Amministrazione condominiale ed immobiliare a Roma
Amministratore condomini a Roma zona San Giovanni, Parioli, Tuscolana, Torvaianica e Pomezia
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È obbligatoria la polizza assicurativa condominiale? Gli aspetti fondamentali.
Con l’entrata in vigore della L.n.220/2012, la disciplina del condominio...
Quante deleghe può avere un condomino in assemblea condominiale?
Quante deleghe si possono avere in assemblea? L’enunciato...
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- È obbligatoria la polizza assicurativa condominiale? Gli aspetti fondamentali.
Quante deleghe può avere un condomino in assemblea condominiale?
Quante deleghe si possono avere in assemblea? L’enunciato dell’art. 67 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie prevede che “Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale” Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea designato dai comproprietari interessati. Quindi se le unità sono più di venti, un singolo delegato non può rappresentare: più di un quinto dei condomini; e più di 200 millesimi (ossia un quinto del totale dei millesimi). Molte sentenze chiriscono che per applicare il divieto devono essere superati entrambi i presupposti: sia quello del numero di condomini, sia quello dei millesimi. I due criteri non sono alternativi. Il che significa che se una persona rappresenta più di un quinto dei condomini che però hanno tutti pochi millesimi, tanto da non superare un quinto del totale, questi può raccogliere le deleghe. facciamo un esempio:In un condominio di 30 unità, un delegato ha ricevuto la delega di soli 3 altri condomini, nonostante il delegato rappresenti meno di un...
È obbligatoria la polizza assicurativa condominiale? Gli aspetti fondamentali.
Con l’entrata in vigore della L.n.220/2012, la disciplina del condominio ha subito una corposa modifica. Tuttavia, tale intervento non ha previsto l’obbligo, per i condomini, della stipula di una o più polizze di assicurazione. Come detto, la polizza assicurativa condominiale non riveste carattere di obbligatorietà, non essendoci alcuna normativa ad imporla. Può però diveltarlo ove il regolamento condominiale preveda espressamente l’obbligo di sottoscrivere una assicurazione di questo genere. Naturalmente anche nel caso in cui non sussista alcun obbligo sarebbe consigliabile provvedere alla stipula di una copertura di questo genere, proprio per avere le spalle coperte in caso di incidenti che vedano colpite terze persone. Le polizze che possono interessare il condominio sono le seguenti: La polizza sulle parti comuni (detta anche “polizza globale fabbricato”) che di norma copre l’edificio da incendio, responsabilità civile, guasti, fenomeni dannosi, ecc. Tale polizza può essere anche molto ampia ed articolata, in relazione alle esigenze e agli interessi dei condomini stessi. La polizza rischi per lavori straordinari: con essa, a fronte di un appalto per lavori straordinari, il condominio può tutelarsi per i danni recati dal cantiere, benché sussista la contemporanea assicurazione dell’appaltatore e il vincolo contrattuale di sollevare il condominio da eventuali eventi...