La nomina dell’amministratore giudiziario del condominio
Feb17

La nomina dell’amministratore giudiziario del condominio

Anche nel condominio è possibile procedere (oppure si è costretti a procedere) alla nomina dell’amministratore giudiziario. Di solito, è necessario procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario, quando l’assemblea del condominio per inerzia o per contrasti interni non riesce a nominare un amministratore, si tratta di situazioni che si verificano spesso nella realtà, infatti, basta pensare all’ipotesi nella quale per nominare l’amministratore servono i millesimi di un proprietario, il quale è restio a nominare l’amministratore, perché moroso e, quindi, è cosciente che facendo nominare l’amministratore riceverà i decreti ingiuntivi per il pagamento delle spese condominiali, oppure, si potrebbe pensare all’ipotesi in cui, il vecchio amministratore si dimette e l’assemblea (per inerzia) non si riunisce e non nomina un sostituto. L’art. 1129 c.c. prevede che “Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell’amministratore dimissionario”. L’art. 1129 c.c. pone due questioni: a) la legittimazione a procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario, b) la possibilità (o meno) di poter procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario quando il numero dei condomini (o dei proprietari?) è minore di 8. La riforma del condominio è intervenuta sulla legittimazione a chiedere la nomina individuando uno dei proprietari e l’amministratore uscente, offrendo a tale soggetto una via di fuga dal condominio, nelle ipotesi nelle quali, presentate le dimissioni o (scaduto l’incarico) l’assemblea non provvede alla nomina di un nuovo amministratore. L’art. 1129 c.c. fa riferimento ad un numero preciso 8 condomini, (sorvolando sul fatto che anche in questa ipotesi in questa ipotesi si pone il problema, già sollevato per l’assemblea del supercondominio, se la locuzione condomino corrisponde – o meno – a quella di proprietario) occorre chiedersi se è possibile procedere alla nomina di un amministratore di condominio quando i condomini sono meno di 8. Per poter fornire una risposta esauriente occorre considerare che anche in presenza di soli due proprietari (c.d. condominio minimo) si è in presenza di un condominio, infatti, il numero dei proprietari può essere rilevante per semplificare alcuni aspetti della gestione del condominio, ma non è un elemento che esclude l’esistenza del condominio. Inoltre devono essere considerati altri due elementi: 1) non esiste nessun obbligo a carico dei singoli proprietari di dover assumere la carica di amministratore di condominio, il altri termini è nulla una delibera di assemblea (o anche un regolamento di condominio) che imponesse ai proprietari di essere amministratore anche se con un sistema turnario (oppure, addirittura, di pagare un amministratore a proprie spese quando è il proprio turno) in quanto imporrebbe degli obblighi senza il consenso di tutti i proprietari, 2) nulla...

leggi tutto