Quante deleghe può avere un condomino in assemblea condominiale?

Quante deleghe si possono avere in assemblea?

L’enunciato dell’art. 67 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie prevede che “Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale”

Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea designato dai comproprietari interessati.

Quindi se le unità sono più di venti, un singolo delegato non può rappresentare:

  • più di un quinto dei condomini;
  • e più di 200 millesimi (ossia un quinto del totale dei millesimi).

Molte sentenze chiriscono che per applicare il divieto devono essere superati entrambi i presupposti: sia quello del numero di condomini, sia quello dei millesimi. I due criteri non sono alternativi. Il che significa che se una persona rappresenta più di un quinto dei condomini che però hanno tutti pochi millesimi, tanto da non superare un quinto del totale, questi può raccogliere le deleghe.

facciamo un esempio:
In un condominio di 30 unità, un delegato ha ricevuto la delega di soli 3 altri condomini, nonostante il delegato rappresenti meno di un quinto del totale dei condomini (potrebbe avere altre 5 deleghe), il limite potrebbe comunque essere considerato superato se queste 3 deleghe rappresentano più di 200 millesimi (se ad esempio il proprietario del locale magazzino che si estende per tutta la superficie dello stabile avesse più di 200 millesimi non potrebbe conferire delega ad altro condomino che avesse già altre 6 deleghe in quanto, quest’ultimo, eccederebbe in fase di voto il doppio criterio dettato dall’Art. 67 delle disp. Att. C.C. mentre potrebbe delegare chi ha meno deleghe del limite massimo).

Quante deleghe può avere un condomino in condomini con meno di 20 unità immobiliari?

L’art. 67 Disposizioni per l’attuazione del Codice civile stabilisce, nel suo enunciato, solo il limite di deleghe nei condomini con più di 20 condomini, quindi da 21 in su. Nulla dice invece per i condomini con 20 o meno di 20 condomini. Da ciò di desume che non sussiste alcun limite al numero di deleghe, sicché la stessa persona potrebbe rappresentare quanti condomini vuole, anche più di un quinto.

Si può delegare l’Amministratore di condominio?

Sempre il citato articolo 67 delle disp. Att. al Codice civile stabilisce che non è mai possibile conferire delega all’amministratore di condominio, anche quando questi è uno dei condomini.

Si può delegare un amico?

Si possono delegare anche soggetti esterni al condominio, come un amico o un avvocato, senza che ciò possa influire sulla privacy degli altri condomini.

Che succede se un condomino supera il numero massimo di deleghe ed i 200 millesimi del valore totale ?

Se la votazione dell’assemblea approvata in violazione del numero massimo di deleghe è annullabile e non nulla. Questa affermazione implica che la delibera ed anche tutta l’assemblea debba essere impugnata entro 30 giorni dall’assemblea per i presenti astenuti o contrari mentre gli assenti, decorrono dalla ricezione del relativo verbale.

Il delegato può votare in modo diverso da quanto indicato dal suo delegante?

Di norma la delega non indica al delegato come votare per proprio conto ma nulla vieta che avvenga il contrario e che il delegante metta per iscritto al delegato come dovrà esprimersi al momento del voto.

Cosa succede se il delegato vota in modo difforme dalle istruzioni del delegante? L’assemblea resta valida poiché l’accordo tra le parti non determina effetti nei confronti del condominio ma il delegante potrebbe chiedere il risarcimento al delegato solo nei limiti in cui:

  • il suo voto sia stato determinante ai fini della formazione della maggioranza assembleare;
  • e sempre che dalla diversa decisione dell’assemblea gli sia derivato un danno effettivo, concreto e dimostrabile.

    CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

    +39.06.70453502 +39.339.7303282

    Oppure compila il form per ricevere informazioni oppure per richiedere un nostro contatto gratuito

    RICHIESTA CONTATTO GRATUITO / INFORMAZIONI

    Cognome e Nome *

    Città *

    Indirizzo

    Email *

    Telefono *

    Richiesta *

    Privacy policy
    Inviando il presente modulo acconsento al trattamento dati ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
    * Campi obbligatori


    Condividi su