Il dissenso alle liti di uno o più condomini. Separazione di responsabilità

Il Dispositivo dell’art. 1132 Codice civile prevede che:

“Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratorepuò separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.”

La stesura dell’dell’art. 1132 è abbastanza confusa e si presta a interpretazioni e contrasti tra Amministratori e condomini, così come tra i condomini.

Cerchiamo di fare chiarezza:

  1. Cos’è ed a cosa serve il dissenso alle liti?
  2. Come si esprime il dissenso alle liti?
  3. Conseguenze dell’esito favorevole o sfavorevole della lite;
  4. Il diritto di rivalsa del condomino dissenziente;
  5. Le liti alle quali non si può dissentire;

  1. Cos’è ed a cosa serve il dissenso alle liti?

    Il dissenso alle liti in condominio è lo strumento che il Codice civile riconosce ai condòmini che non vogliono aderire al giudizio in cui è coinvolto il condominio.Con il dissenso alle liti il singolo condomino evita di partecipare alla causa, con la conseguenza che, in caso di soccombenza, non dovrà pagare le spese legali né quelle processuali.

  2. Come si esprime il dissenso alle liti?

    Secondo l’Art. 1132 del Codice civile, il condomino che vuole dissentire dalla causa intrapresa dal condominio oppure da quella a cui ha deciso di resistere, sempre a seguito di regolare delibera, deve notificare all’amministratore tale intenzione.

    La notifica deve avvenire mediante comunicazione formale, e cioè con raccomandata a/r, PEC ovvero con lettera notificata dall’ufficiale giudiziario, entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione in caso sia stato assente nella seduta assembleare.
    Oltre il condomino assente, può dissentire alle liti condominiali solamente il condomino contrario oppure astenuto, cioè il condomino che non ha votato favorevolmente nell’assemblea che ha deciso di intraprendere la causa.

  3. Conseguenze dell’esito favorevole o sfavorevole della lite

    a) In caso di soccombenza del condominio, esprimendo il dissenso alle liti il condomino dissenziente non deve pagare le spese legali e processuali.

    b) In caso di successo del condominio nel procedimento i condomini vittoriosi recuperano dalla controparte le spese legali. Diversamente anche in caso di successo ma senza la possibilità di recuperare dalla parte soccombente le spese sostenute, il dissenziente è obbligato a contribuire alle spese come gli altri condomini.
  4. Il diritto di rivalsa del condomino dissenziente

    Il secondo comma dell’art. 1132 del Codice civile specifica che il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che ha dovuto pagare alla parte vittoriosa.

    Quindi, se la parte che ha vinto il giudizio si rivolge al condomino che ha manifestato il proprio dissenso alle liti, questi dovrà pagare, salvo poi recuperare l’esborso sostenuto presso gli altri condòmini.
    Questo avviene perché il dissenso espresso dal singolo condomino vale esclusivamente nei confronti degli altri condòmini, non anche dei terzi e pertanto della controparte processuale.
  5. Le liti alle quali non si può dissentire

    Essendo necessaria una delibera per poter optare per il dissenso alle liti, il condomino non possa dissentire a quelle liti che l’amministratore ha intrapreso (o a cui ha resistito) rientranti nelle competenze ordinarie attribuitegli dalla legge, come ad esempio quella di recupero del credito nei confronti del proprietario moroso oppure di tutela delle cose comuni come, ad esempio, il rilascio di una parte comune abusivamente occupata senza titolo.

Conclusioni

Bisogna però tener ben presente che con il dissenso alle liti riguarda solo le spese legali e processuali e non l’eventuale risarcimento del danno disposto dal giudice a seguito del procedimento.
Ad esempio, se il condominio venisse condannato a pagare i danni causati dalla caduta di un pezzo di cornicione che ha colpito l’auto di un passante, anche il dissenziente sarebbe comunque obbligato a pagare la propria quota di risarcimento.

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