L’assemblea condominiale rappresenta il luogo in cui i condomini assumono tutte le decisioni più opportune e necessarie in relazione alla gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio.
Si dice che l’assemblea è organo del condominio, ma l’uso del termine organo è fatto in senso atecnico, in quanto non essendo il condominio una soggetto di diritto, non può dirsi che esso abbia degli organi nel senso tecnico giuridico del termine.
In questo senso è più corretto dire che l’assemblea è un’articolazione della compagine.
Quando si fa riferimento all’assemblea si deve pensare all’unico contesto sempre obbligatorio in condominio: l’amministratore entro determinati limiti (cfr. art. 1129, primo comma, c.c.) è facoltativo, l’assemblea no.
La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato che “l’assemblea condominiale – atteso il carattere meramente esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele dall’art. 1135 c.c. – può deliberare, quale organo destinato ad esprimere la volontà collettiva dei partecipanti, qualunque provvedimento, anche non previsto dalla legge o dal regolamento di condominio, sempreché non si tratti di provvedimenti volti a perseguire una finalità extracondominiale.
Ne consegue che le deliberazioni dell’assemblea dei condomini non sono impugnabili per difetto di competenza bensì restano soggette all’impugnazione a norma dell’art. 1137 c.c. soltanto per contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, nella quale contrarietà confluisce ogni possibile deviazione del potere decisionale verso la realizzazione di fini estranei alla comunità condominiale” (così Cass. 13 agosto 1985 n. 4437).
Tutti i condomini hanno diritto a partecipare all’assemblea, meglio: tutti gli aventi diritto hanno tale diritto (cfr. art. 1136, sesto comma, c.c.). Se non v’è prova di ciò (cfr. art. 66 disp. att. c.c.) l’assemblea non può deliberare. La nuova locuzione “aventi diritto” sembra aprire all’obbligo di convocazione del conduttore da parte dell’amministratore, obbligo fino al 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della legge n. 220/2012), tutt’altro che certo.
Ciò detto, molto spesso ci si domanda: l’assemblea condominiale può essere videoregistrata? Si pensi all’esigenza di documentare la spiegazione di una relazione tecnica, il cui supporto cartaceo può essere troppo tecnico per molti condomini, oppure alla necessità di prevenire intemperanze, ecc.
Alla domanda ha recentemente risposto il garante per la protezione dei dati personali (il così detto Garante della privacy), con una propria guida intitolata: Il condominio e la Privacy, liberamente consultabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Autorità di garanzia .
Nella guida succitata si legge che “L’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti”.
Insomma per avere certezza del consenso è bene che lo stesso sia anche espresso in forma scritta.
All’uopo può anche andar bene la firma sul verbale di tutti i partecipanti alla riunione (compresi eventuali soggetti estranei alla compagine) subito dopo la dicitura “l’assemblea sarà videoregistrata e la registrazione trattata nel rispetto dei limiti imposti dalla legge”.
Fonte: Condominioweb.com
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