La domanda che abbiamo posto nel titolo è la stessa che, sovente, ci viene rivolta dai nostri lettori.
In sostanza ci si domanda: possibile che se mi sono opposto ad una delibera perché la ritengo illegittima, l’amministratore possa comunque utilizzarla contro di me?
La risposta è positiva e la ragione è semplice: se bastasse impugnare una deliberazione per bloccarne gli effetti, praticamente ogni condomino in mala fede avrebbe tra le mani lo strumento per paralizzare la gestione del condominio.
Avrà pensato anche a questo il Legislatore quando, scrivendo il primo e secondo comma dell’art. 1137 c.c., ha specificato che:
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa.
Insomma l’impugnazione permette di contestare un atto che, fino alla sua definitiva o provvisoria sospensione, resta pienamente efficace.
Sulla validità della deliberazione in costanza d’impugnazione e la possibilità di ottenere, sulla sua base, un decreto ingiuntivo di pagamento, quindi, non vi sono dubbi.
Nel mese di ottobre dello scorso anno il Tribunale di Bari ha avuto modo di specificare che “ le deliberazioni condominiali sono, infatti, soggette ad impugnativa ai sensi del secondo comma dell’art. 1137 c.c. ma, per espressa previsione della medesima norma, restano egualmente vincolanti per i singoli condomini, nonostante l’esperita impugnazione, salvo il giudice di questa ne disponga la sospensione dell’efficacia esecutiva, mentre non sussistono né continenza ex art.39 c.p.c., né pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c., tra la causa di opposizione al decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. e quella preventivamente instaurata innanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale; presupposto del provvedimento monitorio è, infatti, l’efficacia esecutiva della delibera condominiale ed oggetto del giudizio innanzi al giudice dell’opposizione è il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell’impugnazione, mentre oggetto del giudizio d’impugnazione è la validità di detta delibera (ex pluribus Cass., 17.5.2002, n. 7261; Cass. 13.10.1999, n. 11515; Cass., 18.11.1997, n. 11457; Cass. 29.8.1994, n. 7569).
Peraltro, non sussiste possibile contrasto di giudicati in caso di rigetto dell’opposizione all’ingiunzione e di accoglimento dell’impugnativa della delibera, poiché le conseguenze possono essere superate in sede esecutiva, facendo valere la sopravvenuta inefficacia del provvedimento monitorio, ovvero in sede ordinaria mediante azione di ripetizione dell’indebito (Cass., sez. un., 27.2.2007, n. 4421)(Trib. Bari 4 ottobre 2012).
Fonte: Condominioweb.com
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