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Condominio, odori sgradevoli provenienti dalla cucina del bar sottostante. Legittima la condanna per il reato di emissioni moleste

Ribadito che trattasi di un reato di pericolo, essendo sufficiente per la sua realizzazione l’attitudine dell’emissione a offendere o molestare le persone [Cassazione n. 3531/1998], laddove per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona [Cassazione n. 678/1996], va riaffermato che, quando non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 cod. civ. [Cassazione n. 19898/2005], anch’esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta. Nel caso in esame, odori provenienti dal tubo di sblocco della cucina del bar, non esistendo disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, è incensurabile il ritenuto superamento della stretta tollerabilità delle emissioni odorose provocate dall’attività esercitata dall’imputato in luogo abitato alla stregua delle acquisite testimonianze, valutate con adeguata motivazione.    Nella specie, nei confronti del titolare del bar  è stata confermata la pronuncia di condanna del tribunale alla pena di €. 100 d’ammenda per  il reato di cui all’art. 674 cod. pen. per avere provocato immissione di fumi molesti, provenienti dalla cucina del bar, all’interno dell’abitazione dei coniugi ***., nonché al risarcimento del danno in favore dei predetti costituitisi parti civili liquidandolo in €. 2.000.

Fonte: Condominioweb.com

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