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In un palazzo storico di pregio, l’atrio non può essere utilizzato come parcheggio

L’atrio di un palazzo, stante la sua funzione di luogo di passaggio per i pedoni e le autovetture, non può essere utilizzato come zona di sosta, nemmeno temporanea, se questa lede i diritti di pari uso. Se, poi, tale atrio ha un particolare pregio architettonico, il parcheggio è vietato anche per evitarne la lesione.

Questa in estrema sintesi la sentenza con cui la Cassazione ha confermato una sentenza d’appello rigettando la richiesta di annullamento della stessa avanzata da due condomini.

La storia è quella di un ordinario litigio per il parcheggio in condominio.

Due condomini parcheggiano le loro autovetture nell’atrio comune.

I loro vicini non ci stanno e gli fanno causa: si ordini di non parcheggiare lì! Questo in sostanza ciò che chiedevano al Giudice di Pace adito.

In primo grado la domanda veniva rigettata ma il Tribunale adito in funzione di giudice dell’appello gli dava ragione: quei parcheggi erano vietati ai sensi dell’art. 1102 c.c.

In pratica alteravano la destinazione d’uso dell’atrio e così facendo ne deterioravano il pregio (leggasi lesione del decoro dell’edificio).

Da qui il ricorso in Cassazione dei condomini che parcheggiavano: a loro dire, infatti, la loro condotta non causava alcuna lesione né v’era violazione dell’art. 1102 c.c. o del decoro.

No! Replica la Cassazione. Non è vero!

Il perché di questa presa di posizione lo lasciamo alle parole degli ermellini.

Si legge in sentenza che “ ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di fame parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l’uso basta il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni, sicché anche l’alterazione della destinazione della cosa comune determinata non soltanto dal mutamento della funzione, ma, anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall’art. 1102 cod. civ.. Ed è questo un orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte considerato che lo stesso principio è espresso nelle stesse sentenze richiamate dai ricorrenti, come emerge da una lettura integrale delle stesse”.

“A sua volta la Corte di merito ha accertato che il parcheggio delle automobili nell’atrio di cui si dice non rispondeva alla funzione cui lo stesso era destinato: a) quella di permettere ai pedoni di accedere ad un piccolo cortile per raggiungere gli appartamenti ovvero per accedere ai locali a piano terra, e b) considerate le dimensioni del portone d’ingresso e la larghezza dell’atrio, quella di consentire il transito di autovetture per il ricovero nei locali siti al piano terreno.

La Corte di merito ha escluso altresì, – con accertamento di merito non sindacabile in Cassazione – che la funzione dell’atrio fosse, anche, quella di consentire ai condomini di parcheggiarvi anche solo momentaneamente le autovetture.

E di più, la Corte ha accertato: a) che le due autovetture parcheggiate vicino ad una parete dell’atrio impedivano quasi del tutto che la persona interessata potesse avvicinarsi al contenitore in alluminio fissato alla parete che ospita i contatori del gas; b) che il parcheggio, sia pure di una sola auto, sviliva le peculiarità dell’atrio, di particolare pregio (facente parte di un palazzo antico e prestigioso tanto da essere denominato (omissis)” (Cass. 12 novembre 2012, n. 19615).

Fonte: Condominioweb.com

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