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Riscaldamento centralizzato: si può decidere la regolamentazione degli orari di accensione?

impianto-centralizzatoImpianto di riscaldamento centralizzato, ovvero croce e delizia di molti amministratori e condomini; si, perché al di là del fatto che la frase può suonare come retorica, la realtà dei fatti ci racconta spesso di insoddisfazioni, nervosismi, o di veri e propri contrasti, in relazione agli orari di accensione.

Chi e come può decidere quanto e quando l’impianto di riscaldamento può essere tenuto in funzione?

Al riguardo bisogna distinguere due livelli:

quello legislativo;
quello condominiale.

Per quanto riguarda la legge, l’art. 4, secondo comma, d.p.r. n. 74/2013 recita:
L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e’ consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

Zona A. ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B. ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C. ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D. ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E. ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F. nessuna limitazione.

L’allegato A al d.p.r. n. 412/93 riporta, regione per regione e comune per comune, l’appartenenza ad una delle varie fasce zone climatiche.

Per fare un esempio: Trento non ha nessuna limitazione, appartenendo alla Zona F, mentre Lampedusa appartiene alla Zona A con possibilità di accensione limitata al massimo per tre mesi e mezzo all’anno. In caso di particolari condizioni climatiche, i sindaci possono emettere ordinanze urgenti per l’estensione del periodo di accensione. La norma vale tanto in relazione agli impianti singoli, quanto rispetto a quelli centralizzati salvo alcune eccezioni specificate nel medesimo articolo 4.

L’articolo succitato ci dice anche che nel periodo dell’anno di riferimento, gli impianti non possono superare un monte orario di ore di accensione. Più nello specifico entra il quarto comma del medesimo art. 4 d.p.r. n. 74/2013 che recita:

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F e’ compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Dentro questa fascia oraria e nel rispetto del così detto monte ore si può decidere di tenere accesi i riscaldamenti nel modo più consono alle proprie esigenze.

E’ qui che entra in ballo l’ambito condominiale.

Chi, ad esempio nell’ambito della Zona A, decide se il riscaldamento debba restare acceso per tutte e sei le ore consentite o di meno? Chi decide con quali modalità?

La risposta è duplice ed alternativa:

1) l’assemblea;
2) l’amministratore, in assenza di decisioni assembleari.

Il mandatario della compagine, è bene ricordarlo, è sempre tenuto a disciplinare l’uso dei beni e servizi comuni in modo che ne sia garantito il miglior godimento a tutti i condomini: decidere sull’orario di accensione di riscaldamento rientra in tale ambito. Il provvedimento dell’amministratore è sempre contestabile ai sensi dell’art. 1133 c.c..

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982

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