Il momento in cui l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale diviene esigibile è individuabile al momento del rilascio dello stabile.
Laddove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione in tutto o in parte della stessa a copertura di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere decreto ingiuntivo.
Peraltro, in caso di cessione del contratto di locazione, è il conduttore cessionario ad essere legittimato alla restituzione del deposito cauzionale a suo tempo versato.
Fonte: Condominioweb.com
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