Tra le azioni a difesa della proprietà ve n’è una specificamente destinata a individuare con esattezza i confini tra due proprietà.
Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 950 c.c., rubricato per l’appunto Azione di regolamento di confini, che recita:
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.
Ogni mezzo di prova è ammesso.
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
S’ipotizzi che Tizio è proprietario del fondo Alfa e Caio del predio Beta, confinante con il primo.
Restando sempre nel campo delle ipotesi, si pensi al caso di interventi manutentivi del fondo da parte di uno dei due proprietari a nel corso dei quali emergano dei contrasti circa l’effettivo punto di confine tra le due proprietà.
La norma citata specifica chi e come può agire ai fini della corretta individuazione dei confini della proprietà.
Il secondo comma dell’art. 950 c.c. specifica che è ammesso ogni mezzo di prova.
Vero ma tra le varie prove v’è pur sempre una sorta di gerarchia, aggiungiamo noi.
O meglio, ad aggiungere questo inciso, che noi abbiamo solamente sintetizzato per semplificare, è stata la Corte di Cassazione.
In una sentenza resa lo scorso mese di novembre, i giudici di piazza Cavour hanno avuto modo di specificare che “ in materia di regolamento di confini, pertanto, l’elemento primario di prova per l’individuazione dei confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386).
In particolare, è stato puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell’atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l’oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n. 10611)” (Cass. 21 novembre 2012, n. 20556).
E’ bene tenere presente, infine, la differenza tra azione per regolamento del confine ed azione per apposizione dei termini.
“ Nel caso di azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.) il confine è certo ed incontestato; mancano o sono diventati irriconoscibili i segni posti a delimitazione dei confini medesimi; donde l’interesse di mettere in ordine tali segni per evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni.
L’art. 950 c.c. (azione di regolamento di confini) presuppone l’incertezza della linea di demarcazione tra fondi limitrofi, la quale prescinde da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli; si tratta di determinare in concreto la rispettiva superficie alla stregua delle incontestate indicazioni risultanti dai titoli medesimi.
L’elemento che differenzia l’azione di apposizione dei termini di carattere personale e di esclusiva competenza del pretore (oggi del Giudice di Pace, art. 7 c.p.c., n.d.A) da quella di regolamento di confini è la certezza e la mancanza di contestazione sulla linea di demarcazione dei fondi” (Cass. 27 marzo 1990 n. 2461).
Fonte: Condominioweb.com