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L’amministratore di condominio non è legittimato ad agire per il riconoscimento del diritto d’uso dei parcheggi

L’amministratore è il mandatario dei condomini (Cass. SS.UU. n. 9148/08). Ciò vuol dire che al momento della nomina egli è investito di una serie di poteri finalizzati al compimento di atti giuridici in nome e per conto dei mandanti e aventi come scopo la migliore gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio. Tra gli atti che l’amministratore è chiamato a poter/dover compiere vi è anche quello di iniziare delle controversi giudiziarie per tutelare i diritti dei suoi amministrati. L’amministratore può agire in giudizio se autorizzato dall’assemblea o d’ufficio nei casi indicati dalla legge. Si tratta della così detta legittimazione attiva. Quali sono questi casi? Ai sensi del primo comma dell’art. 1131 c.c.: “ Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”. Un condomino si rende moroso? L’amministratore, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., può chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. Un condomino (o un inquilino) non rispetta il regolamento di condominio? Il mandatario può portare la questione davanti ad un Tribunale. In tal caso, a differenza del primo, a partire dallo scorso marzo (esattamente il 21 marzo 2012) ai sensi del d.lgs n. 28/10 per le cause in materia di condominio, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, è necessario esperire il così detto tentativo di conciliazione. Di recente, ma non è stato il primo caso, è giunta in seno alla Suprema Corte di Cassazione una controversia relativa ai parcheggi edificati ai sensi della così detta “Legge ponte” ed alla legittimazione a far valere il diritto d’uso che, fino all’emanazione della legge n. 246/2005, doveva considerarsi sorto in capo ai proprietario degli appartamenti edificati nel medesimo edificio. Nel caso risolto con la sentenza n. 8353, dello scorso 25 maggio, il ricorrente lamentava l’illegittimità della decisione della corte d’appello nella parte in cui aveva declinato la legittimazione del condominio in materie come quelle su cui si contro verteva. La Cassazione, investita del ricorso, ha confermato la sentenza di secondo grado. Si legge nella pronuncia degli ermellini che ” la legittimazione ad agire per l’accertamento del vincolo di destinazione a parcheggio di appositi spazi in edificio di nuova costruzione ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-sexies spetta non già all’amministratore del condominio, ma ai singoli compratori delle varie unità immobiliari dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto, trattandosi di diritti spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ciascuno dei predetti compratori. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui era stata ritenuta sussistente la legittimazione dell’amministratore ad agire “a favore del condominio e, quindi, indistintamente dei condomini dell’edificio”, per il riconoscimento in via giudiziale del c.d. posto auto, sulla base di deliberazioni non adottate con la partecipazione di tutti gli interessati)“. (Cass.25 maggio 2012 n. 8353).

Fonte: Condominioweb.com

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