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La responsabilità del condominio in caso di occlusione di una canna fumaria

Il concetto di “causalità” ha formato, negli ultimi anni, oggetto di notevole disquisizione, sia in ambito civile che in ambito penale; il motivo è che la definizione di “causa” è contenuta nel codice penale e detta definizione risente ancora dell’influenza illuminista secondo la quale attraverso la ragione si possa comprendere ogni profilo della natura, principio di derivazione cartesiana che, negli ultimi anni, è stato posto completamente in discussione dalla scienza.    La materia condominiale non è immune da questa rivisitazione ed un esempio di grande portata lo si è avuto nella decisione delle sezioni unite che ha escluso la solidarietà passiva nelle obbligazioni sul presupposto che il profilo individuale (causalità dell’obbligazione derivante dalla sua caratteristica “propter rem”) prevale sulla “universitas” determinata dall’unità di intenti nel condominio. Sul medesimo filone “individualista” si pone la sentenza n. 5072 del 29/03/2012 che ha escluso la responsabilità del condominio in un caso di occlusione di una canna fumaria.    Nella specie, a seguito di un decesso per esalazioni cagionato dalla occlusione (per la presenza di detriti a seguito di lavori di ristrutturazione) di una canna fumaria condominiale, gli eredi si erano rivolti all’amministrazione del caseggiato per sentire dichiarare i condomini responsabili dell’evento per mancata custodia del bene comune ai sensi dell’art. 1052 c.c.; la Cassazione, dopo un’attenta analisi del concetto di “caso fortuito”, ha concluso nell’assenza di responsabilità sul presupposto che l’occlusione era imputabile ad un terzo (peraltro non individuato) e detta condotta era da sola sufficiente ad interrompere la catena causale che aveva portato al tragico evento, tanto più che la condotta   condominiale   era   stata   utilizzata   impropriamente   quale   scarico   del   sistema   di riscaldamento quando non era originariamente adibita a detta specifica funzione, bensì ai soli scarichi delle cucine.    Nell’ipotesi in esame la S.C. ha stabilito che, affinché possa configurarsi la responsabilità del custode, non è necessario che l’evento sia “prevedibile” ma  l’evento deve verosimilmente porsi in relazione causale con la mancata custodia; se è certo, pertanto, che il fatto dannoso è stato cagionato dal terzo rimasto ignoto, deve ritenersi interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento. Fortunatamente  la  fattispecie  non  presenta,  ordinariamente,  risvolti  così  drammatici  come nell’ipotesi in questione, tanto che la S.C., nel decidere la controversia, ha richiamato un suo orientamento in materia di scarichi di acque nere.    Quello  dell’intasamento  delle condotte degli scarichi è un fatto  ricorrente nei condomini; può accadere, infatti, che il tratto finale della colonna verticale si intasi a cagione del suo utilizzo e della scarsa opera di pulizia, con la presenza di continui depositi che ne determinano l’occlusione e, in tale ipotesi, è senz’altro responsabile il condominio; ma, al contrario, nei casi piuttosto ricorrenti, nei quali sia un singolo, per lo più ignoto, che utilizzi impropriamente lo scarico dei sanitari per disfarsi di oggetti che cagionino, essi soli,  l’occlusione ed il conseguente allagamento da rigurgito di un’unità immobiliare, la responsabilità non può essere addossata al condominio.

Fonte: Condominioweb.com

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