Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 gennaio 2013, n. 543, ha dimostrato di condividere le conclusioni a cui era giunto il Tar Campania con la sentenza n. 5343/2011 ed ha, quindi, respinto il ricorso presentato contro questa sentenza, nella quale il Tribunale amministrativo regionale aveva escluso che dalla l. 13/1989 potesse desumersi la vigenza di un principio di superabilità e derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico-culturale o paesistico-ambientale, nelle ipotesi in cui la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi serio pregiudizio all’interesse artistico.
La vicenda
Con ricorso n. 2970/2012, alcuni condomini di un edificio sito in via Costantinopoli, a Napoli, hanno impugnato, innanzi al Consiglio di Stato, la sentenza pronunciata dalla IV° sezione del Tar Campania, n. 5343/2011.
I ricorrenti si erano rivolti alla Sopraintendenza per ottenere l’autorizzazione all’installazione di un ascensore nel cortile del fabbricato, al fine di tutelare la Signora L. P., invalida al 100%, madre di una condomina e con essa convivente nello stabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 gennaio 2013, n. 543 ha respinto il ricorso, dimostrando, in tal modo, di condividere il ragionamento del Tar, sia in relazione al profilo della legittimazione ad agire contro il provvedimento di diniego della Sopraintendenza che non autorizzi l’installazione di un ascensore in un immobile in cui risieda un soggetto disabile, sia in relazione all’interpretazione dell’art. 4 della legge 13/1989.
Nel primo caso, sia il Tar che il Consiglio di Stato hanno ritenuto che l’art. 4 della legge 9-1-1989, n. 13 sia idoneo a far sorgere posizioni di interesse legittimo, che non possono essere intese come di stretta ed esclusiva pertinenza di soggetti disabili (con l’effetto di limitare la legittimazione processuale per la loro tutela), anche in capo ad altri soggetti, purché sussista un rapporto con l’immobile interessato dall’intervento richiesto e con la situazione di disabilità; nel secondo, invece, che non è desumibile dal testo e dalla ratio della legge 9 gennaio 1989 n. 13 la vigenza di un principio di superabilità e derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico-culturale o paesistico-ambientale, i quali permangono e devono essere rispettati (anche laddove sussistano esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche) nelle ipotesi in cui la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi serio pregiudizio all’interesse artistico che si sostanzia nella conservazione dell’immobile vincolato, con il solo limite dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione dell’eventuale provvedimento di diniego di autorizzazione da parte della Soprintendenza.
I precedenti
Il Legislatore, nel bilanciamento degli interessi in gioco, inerenti da una parte alla tutela del patrimonio storico ed artistico nazionale e dall’altra alla salvaguardia dei diritti alla salute ed al normale svolgimento della vita di relazione e socializzazione dei soggetti in minorate condizioni fisiche, espressamente tutelati dagli artt. 3, II comma e 32 della Costituzione, ha inteso dare prevalenza ai menzionati diritti della persona, relegando il diniego del provvedimento autorizzatorio ai soli casi di accertato e motivato “serio pregiudizio” del bene vincolato (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 14/02/2012, n. 792); in questi casi, il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nega il rilascio dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione di un’opera preordinata al superamento delle barriere architettoniche, deve indicare le reali e dimostrabili ragioni di pregiudizio che il progettato intervento è suscettibile di arrecare all’interesse di tutela del quale l’amministrazione è portatrice (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 15/02/2002, n. 1061; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 14/02/2012, n. 792).
La giurisprudenza amministrativa ha, altresì, affermato che “Dal testo e dalla ratio l. n. 13/1989 non è desumibile la vigenza di un principio di superabilità e di derogabilità assoluta e automatica dei vincoli posti per finalità di tutela storico-culturale o paesistico-ambientale, i quali permangono e devono essere rispettati nelle ipotesi in cui la realizzazione di opere preordinate al superamento delle barriere architettoniche rechi serio pregiudizio all’interesse artistico che si sostanzia nella conservazione dell’immobile vincolato, con il solo limite dell’obbligo di adeguata e congrua motivazione dell’eventuale provvedimento di diniego di autorizzazione da parte della Soprintendenza” (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 15/09/2011, n. 4402)
La normativa indicata, quindi, non sembra dare prevalenza assoluta alle esigenze della disabilità, garantendone in ogni caso la soddisfazione a scapito del valore sottostante l’apposizione del vincolo, ma si pone nell’ottica di una necessaria comparazione di interessi prevedendo, da un lato, che l’autorizzazione possa essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza grave pregiudizio del bene tutelato (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 25/10/2011, n. 1546) e, dall’altro, che, il diniego, debba “essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato” (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 05/04/2007, n. 1122).
Fonte: Condominioweb.com