L’impugnazione della delibera che modifica la tabella va infatti proposta contro l’amministratore del condominio, perché questi è sempre legittimato a resistere contro l’impugnazione delle deliberazioni assunte dall’assemblea.
Alla stregua di questo principio, la decisione della Corte d’appello non si sottrae alle censure della ricorrente.
Quando oggetto dell’impugnazione non è la tabella millesimale, ma la delibera di approvazione della nuova tabella, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti non sussiste: legittimato passivo nell’azione di impugnazione della delibera è l’amministratore del condominio.
Fonte: Condominioweb.com
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