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Impianti fotovoltaici. Si può usufruire della detrazione Irpef del 50%. Benefici fiscali anche per gli impianti in condominio

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente sciolto ogni dubbio: lo sconto al 50% si applica anche all’installazione di impianti fotovoltaici ed è cumulabile con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato.

Facciamo un passo indietro
Oltre un mese fa l’Anie aveva presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di consulenza giuridica con la quale si chiedeva chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi sull’applicabilità del bonus fiscale in caso di installazione degli impianti fotovoltaici. La confusione era stata generata dal fatto che in mancanza di una chiara ed univoca interpretazione della norma, alcune Agenzie delle Entrate territoriali avevano espresso parere negativo sull’estensione della detrazione IRPEF del 50% fino a giugno 2013 agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che accedono esclusivamente ai meccanismi dello scambio sul posto.

Ma secondo l’Anie era più corretto applicare la detrazione fiscale Irpef del 50% anche per gli impianti fotovoltaici, così come già avviene per la ristrutturazione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento in quanto gli impianti fotovoltaici, per le dimensioni ridotte, potevano considerarsi a tutti gli effetti parte integrante dell’impianto elettrico.

Per tali motivi era del tutto possibile far rientrare l’installazione dei pannelli fotovoltaici tra le detrazioni già previste per le ristrutturazioni edilizie a seguito dell’approvazione del cosiddetto Decreto sviluppo, escludendo la cumulabilità con le tariffe incentivanti del Conto energia .

Interpretazione accolta

L’istanza presenta è stata ora accolta dall’Agenzia delle Entrate (cfr. allegato) che si è definitivamente espressa chiarendo che l’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie. Il potenziamento – dal 36% al 50% – di questa detrazione è stato introdotto dal Decreto Crescita (decreto-legge n. 83/2012) fino al 30 giugno 2013.

Tale interpretazione è stata ovviamente accolta positivamente da coloro che avevano sollevato questo dubbio interpretativo dal punto di vista tecnico-edilizio la realizzazione dell’impianto a fonte rinnovabile comporta un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio oltre a produrre una notevole riduzione di oneri.

Risvolti condominiali

L’art.1122-bis cod. civ. introdotto dalla riforma del condominio prende in considerazione la problematica della installazione di impianti di produzione di energia rinnovabili. Precisamente il comma 2° dell’articolo consente l ‘installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.

L’articolo stabilisce che “non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative” perciò si potrebbe affermare che, nel caso in cui si installi un impianto fotovoltaico sul condominio in una porzione privata (es. terrazza ad uso esclusivo), non ci sia la necessità di chiedere una delibera da parte dell’assemblea. Ma sono pur sempre necessari alcuni accorgimenti. In questo caso si possono prospettare due casi:

a) installazione sul terrazzo di proprietà esclusiva: in questo caso, salvo l’alterazione del decoro architettonico, il pregiudizio alla statica dell’edificio o particolari divieti previsti dal regolamento condominiale, il singolo condomino proprietario esclusivo del lastrico solare può installare a sue spese l’intero impianto fotovoltaico, beneficiando dei relativi vantaggi.

b) installazione sul tetto condominiale: poiché il tetto condominiale è abbastanza ampio, i singoli condomini possono utilizzare una parte di esso per la realizzazione dell’impianto partendo dal presupposto che è stato affermato che l’installazione da parte di un condomino su porzione comune dell’edificio condominiale, è consentito purché:

  • non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso;
  • non riduca la possibilità di utilizzazione usuale della cosa comune;
  • non alteri il rapporto di equilibrio tra le facoltà di utilizzazione attuali e potenziali degli altri condomini;
  • non impedisca l’utilizzo della cosa comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento alterando l’equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà degli altri condomini;
  • non alteri il decoro architettonico correlato all’edificio nella sua attuale destinazione;
  • non pregiudichi, escluda o diminuisca il panorama

L’installazione di una Impianto fotovoltaico “comune”.

Gli edifici condominiali, per lo loro struttura ben si prestano alla installazione di impianti fotovoltaici. Infatti in tal caso, l’impianto può essere usato per soddisfare il bisogno di energia delle parti comuni, abbattendo i costi per l’utilizzo dell’ascensore l’illuminazione di scale e tutti gli impianti comuni. Se l’impianto installato sarà dimensionato alle esigenze del condominio, si praticherà il c.d. “scambio sul posto“, ovvero l’energia che produce viene utilizzata contestualmente per gli stessi impianti condominiali; se invece l’impianto è sovradimensionato rispetto ai consumi annui, si potrà valutare l’opportunità di vendere al GSE, con il servizio di “ritiro dedicato“, l’energia in surplus rispetto a quella autoconsumata di giorno. In entrambi i casi, al guadagno dell’autoconsumo si aggiungono gli incentivi previsti dal Nuovo Conto Energia, che permette di ripagarsi l’impianto installato.

In questi casi l’amministratore di un condominio dovrà preventivamente valutare la fattibilità dell’installazione di tale impianto dopo aver sentito il parere dei condomini e aver chiesto contestualmente uno studio tecnico-economico di fattibilità svolta da un energy manager. In caso di esito positivo si potrà accedere ad un finanziamento bancario. Ottenuto il finanziamento, i lavori si concludono nel giro di un paio di settimane.

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982

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