Se l’utente ha comunicato l’avvenuto pagamento della bolletta la compagnia non può sospendere la fornitura del gas
Per la sospensione arbitraria della fornitura del gas metano, condannata la società erogatrice al risarcimento dei danni sopportati da un utente che, diligentemente, aveva comunicato l’avvenuto pagamento della bolletta.
Il fatto.
Un utente cita in giudizio la società distributrice del gas, per la condanna della stessa al risarcimento dei danni materiali, patrimoniali e non patrimoniali sopportati per l’arbitraria sospensione della fornitura del gas malgrado la comunicazione, da parte dell’utente: via fax dell’avvenuto pagamento della bolletta, e tramite posta elettronica del reclamo proteso a segnalare al fornitore il disservizio subito.
L’utente, nel caso di specie, dopo aver ricevuto due solleciti di pagamento relativi a fatture non pagate ha provveduto ad inviare via fax, alla società, copia del pagamento premurandosi anche di inviare tramite posta elettronica un reclamo all’indirizzo indicato dalla società per le comunicazioni; tuttavia sebbene abbia osservato un comportamento assolutamente diligente si è visto sospendere per ben due volte la fornitura di gas da parte della società fornitrice. (Sospensione per morosità del servizio di fornitura dell’acqua. L’amministratore può chiedere un provvedimento di urgenza al giudice.)
A fronte del palese inadempimento agli obblighi contrattuali gravanti sul fornitore, in seguito alla conclusione di un contratto di somministrazione, l’utente decide di agire in giudizio.
La sentenza. La sentenza del Giudice di Pace in commento, considerati i fatti di causa , peraltro adeguatamente provati da parte dell’attore , ha rilevato la sospensione arbitraria della fornitura di gas; osservando che la disciplina vigente che regola la fornitura di energia elettrica e di gas dispone che la stessa non può essere sospesa quando il pagamento della bolletta sia stato già eseguito e comunicato dall’utente al fornitore.
In base a tali valutazioni la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria condanna la società a corrispondere all’utente un indennizzo a fronte dell’inadempimento contrattuale della società addetta alla somministrazione del gas, manifestatosi con l’interruzione arbitraria della somministrazione malgrado la corretta comunicazione alla società da parte dell’utente, dell’avvenuto pagamento della bolletta.
La pronuncia a tal proposito puntualizza che il contratto per la fornitura di gas è un contratto di somministrazione disciplinato dall’art. 1559 del codice civile, che impone all’utente di pagare periodicamente quanto dovuto ed al gestore di impedire l’interruzione del servizio.
Partendo da tale presupposto nel momento in cui l’utente effettua con mezzi idonei ( fax, invio di comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicata dalla società per le comunicazioni) la comunicazione dell’avvenuto pagamento dei consumi indicati in bolletta, la successiva sospensione dell’erogazione da parte del fornitore ( di gas nel caso di specie) risulta arbitraria ed illegittima configurandosi un inadempimento all’obbligo derivante dal contratto stipulato con l’utente.
A diverse conclusione approda, invece, la sentenza per quanto concerne il risarcimento dei danni non patrimoniali rilevando che il “disagio” o “fastidio” sopportato dall’attore a fronte della mancata fornitura del gas non può essere considerato come condizione sufficiente a concretizzare un danno esistenziale.
In merito al risarcimento del danno non patrimoniale , la pronuncia in commento si riporta ad una sentenza della Cassazione a sezioni unite che ha puntualizzato che “non possono essere risarcite tutte le lesioni alla persona ovvero tutti i pregiudizi non patrimoniali, ma soltanto quelle che realizzano un’ingiustizia costituzionalmente qualificata” (Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972)
Dopo aver effettuato aver chiarito tale aspetto la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria evidenzia i comportamenti arbitrari e contrari alle regole di esecuzione del contratto secondo buona fede che, spesso, adottano le società che provvedono alla somministrazione di servizi come gas ed energia elettrica determinano una serie di disservizi agli utenti.
Questi ultimi, infatti, devono ricordare che nel momento in cui provvedono a comunicare l’avvenuto pagamento delle bollette, hanno adempiuto correttamente l’obbligo che il contratto di somministrazione pone a loro carico, e possono vantare il diritto a continuare a pretendere l’erogazione del servizio.
Fonte: http://www.condominioweb.com