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Il cane abbaia giorno e notte? Condannato al risarcimento danni il condomino

Se il continuo abbaiare di un cane, custodito nell’appartamento condominiale, supera la normale soglia di tollerabilità, ed il condomino non si attiva per risolvere tale situazione, lo stesso è obbligato al risarcimento dei danni patiti da uno dei condomini.

Il caso. I fatti di causa giunti all’esame del Giudice Unico del Tribunale di Lucca si sviluppano in due distinti giudizi instaurati il primo dinanzi al Giudice di pace ed il secondo dinanzi al Tribunale di Lucca.

Nel primo giudizio la proprietaria di un immobile aveva citato la condomina del piano sottostante, chiedendo al giudice di pace una sentenza di condanna per la cessazione delle immissioni rumorose provocate dal continuo abbaiare di un cane di proprietà della convenuta. Il Giudice di pace dopo aver rilevato che l’abbaiare del cane superava la normale soglia di tollerabilità, e che il regolamento condominiale vietava ai condomini di custodire nei locali di proprietà animali che potessero causare molestia agli altri condomini, aveva ordinato alla convenuta di adottare accorgimenti che avrebbero potuto risolvere la questione.

Tale sentenza di condanna, tuttavia, non ha prodotto gli effetti sperati tanto che gli attori del giudizio appena citati sono stati costretti a subire per ben tre anni a stessa situazione, fino al punto che l’incessante abbaiare del cane durante tutte le ore del giorno e della notte aveva determinato nell’attrice undisturbo psichico post-traumatico accertato da consulenza tecnica di parte che aveva provocato l’insorgenza di ansia, depressione che costituivano danno biologico causato da disturbi di natura psichica. In ragione della circostanza venutasi a creare, a fronte delle conseguenze determinate dalla continua sopportazione di tali immissioni rumorose, gli attori decidono di chiamare in giudizio la proprietaria dell’appartamento condominiale affinché il Tribunale accerti l’esistenza del danno patito dagli attori al fine di emettere una sentenza di condanna nei confronti della convenuta. Si costituiva la convenuta che eccepiva la carenza di legittimazione passiva sostenendo che il cane in questione non fosse di sua proprietà, e che pertanto nessuna efficacia nei suoi confronti poteva produrre neanche la sentenza emessa in precedenza dal Giudice di pace che l’aveva condannata ad adottare le misure idonee per evitare che il continuo abbaiare del suo cane potesse turbare la quiete degli altri condomini.

Danni alla integrità psico-fisica. Il Giudice ha dichiarato fondata la domanda presentata da parte attrice, constatando che la sentenza del Giudice di Pace aveva già accertato che le immissioni rumorose determinate dal continuo abbaiare del cane superavano la normale soglia di tollerabilità, e considerando che tale sentenza era divenuta irrevocabile: tale circostanza, e cioè quella dell’intollerabilità delle immissioni rumorose, non poteva più essere posta in discussione.

Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento del danno formulata dall’attrice, il Giudice del Tribunale di Lucca ha ritenuto la stessa fondata considerando che gli attori avevano riportato danni alla loro integrità psico-fisica risarcibili ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione e dell’articolo 2059 del codice civile.

La sentenza, quindi, ha rilevato che nel caso di specie “si rientra nello schema generale di risarcimento del danno ex art. 2043 e, trattandosi di danno che incide su un diritto inviolabile della persona, il superamento dei limiti di tollerabilità può essere apprezzato quale danno ingiusto ….”. (Cass.civ. sez. III, 13 marzo 2007, n. 5844).

Per quanto riguarda invece la valutazione dell’esistenza degli elementi previsti dall’articolo 2043 del codice civile, che obbliga chiunque cagioni un danno ingiusto ad altri a risarcirlo, il persistere della condotta colposa di parte convenuta si ricava anche dal fatto che passato la sentenza del Giudice di pace aveva già accertato che l’abbaiare continuo del suo cane superava la soglia di tollerabilità e che tale situazione era la conseguenza di un comportamento negligente ed imprudente della stessa che lasciava completamente incustodito l’animale durante tutte le ore del giorno e della notte (in tema di latrati notturni si segnala anche una sentenza della Cassazione penale, Cass. Sez. I, sentenza n.715/2011). Occorreva valutare, a tal punto, l’esistenza di un nesso causale fra tali immissioni rumorose ed i danni patiti per giustificare l’adozione di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni.

La consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato che la continua esposizione degli attori ad un evento stressante, come quello del continuo ed incessante abbaiare di un cane anche durante le ore notturne, “ha determinato lo sviluppo di un episodio di malattia con caratteristiche sintomatologiche” determinado un danno biologico di natura psichica.

Il Giudice Unico del Tribunale di Lucca ritenendo esaurienti le valutazioni effettuate dalla consulenza ha condannato la convenuto al risarcimento del danno biologico sopportato dagli attori, mentre ha ritenuto non riconoscibile l’esistenza di un danno morale in capo agli attori “trattandosi di una duplicazione dell’unica ed unitaria categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c.”.

In tal modo la sentenza del Tribunale di Lucca aderisce all’orientamento espresso da una sentenza a sezioni Unite della Corte di Cassazione che già in passato aveva avuto modo di chiarire che “al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva” In esso sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”(Cass.Sez. un., n. 26972 del 2008).

Le immissioni e le novità introdotte dalla riforma del condominio in materia di animali domestici.

L’articolo 844 del codice civile disciplina tre tipi di immissioni: le immissioni tollerabili e lecite, le immissioni intollerabili ma giustificate da esigenze economico-sociali, le immissioni intollerabili illecite e dannose. Proprio per far fronte alle problematiche che in ambito condominiale possono verificarsi in merito ad immissioni intollerabili ed illecite (rumori molesti) i regolamenti possono contenere norme di godimento ed utilizzo delle proprietà esclusive idonee a porre limitazioni ai diritti dei relativi proprietari (come ad esempio il divieto di custodire animali domestici). La riforma del condominio, invece, ha introdotto un nuovo comma al testo dell’articolo 1138 del codice civile stabilendo che il regolamento non può vietare il possesso di animali domestici.

Ciononostante se uno dei condomini subisce le immissioni rumorose, causate magari dal continuo ed incessante abbaiare di un cane custodito nell’appartamento di un altro condomino, lo stesso potrà agire in giudizio:

ex art.844 c.c. per ottenere una sentenza che ordini la cessazione delle immissioni;
oppure ex art. 2043 c.c. per ottenere il risarcimento del danno subito a condizione che dimostri di aver subito un pregiudizio all’integrità psico-fisica a causa delle immissioni moleste.

Fonte: www.condominioweb.com

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