Le controversie aventi ad oggetto il decreto ingiuntivo finalizzato al pagamento dei contributi condominiali sono spesso oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione.
Gli ermellini, ormai da anni, valutano queste controversie sulla base di principi di diritto consolidati; da questo punto vista nemmeno la riforma del condominio, quanto meno rispetto a ciò che andremo ad approfondire, potrà avere influenze sullo “stato dell’arte”.
Nell’approfondire tale affermazione prenderemo spunto dalla sentenza n. 7265 resa dalla Corte di legittimità il 27 marzo 2014.
Il caso è di quelli frequentissimi: un condominio chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo di pagamento contro un condomino moroso. Questi non ci sta e propone opposizione. I due giudizi di merito e quello di Cassazione bocciano la sua linea difensiva. (Che cosa può contestare il condomino al momento dell’opposizione al decreto ingiuntivo condominiale?)
Decreto ingiuntivo condominiale
E’ lo strumento più efficace di recupero del credito. In media nel termine di un paio di mesi dal deposito del ricorso consente di procedere a pignoramento grazie alla sua provvisoria esecutività.
Per ottenere tale provvedimento, a ricordarlo è l’art. 63 disp. att. c.c., è necessario che l’assemblea abbia approvato il rendiconto (o il preventivo) ed il relativo piano di riparto.
Al ricorso devono essere allegati una serie di documenti. Essi sono:
a) copia del rendiconto approvato e del relativo riparto;
b) copia dei verbale di assemblea di approvazione;
c) comunicazione al condomino moroso (avviso di convocazione, invio del verbale in caso di assenza, eventuali solleciti di pagamento). Emissione decreto ingiuntivo, basta il verbale di approvazione della rendicontazione presentata dall’amministratore.
Nel caso risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 7265, i giudici chiamati a decidere sulle controversie hanno verificato la correttezza formale del decreto in relazione alla documentazione richiesta.
Opposizione a decreto ingiuntivo e onere della prova delle parti in causa
Se il condomino che si vede notificato il decreto ingiuntivo lo ritiene ingiusto può opporsi iniziando un’ordinaria causa civile (il così detto giudizio di opposizione) entro 40 giorni dalla notifica del decreto. In questi casi si dice che l’attore in senso sostanziale è il condominio e che il convenuto in senso sostanziale è il condomino. A livello formale, invece, i ruoli sono invertiti. Guardando alla sostanza delle cose, quindi, spetta al condominio provare d’essere creditore, mentre il condomino si dovrà difendere dimostrando il contrario.
Si badi, però: non tutte le ragioni del condomino possono essere fatte valere nel giudizio di opposizione. E’ questo è il cuore della decisione resa con la sentenza in esame. I giudici di legittimità, infatti, hanno ricordato due principi fondamentali riguardanti questa tipologia di giudizi, ossia:
“a) il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve infatti limitarsi a verificare l’esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza potere esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate (Cass. S.U. 27/2/2007 n. 4421; Cass. S.U. 18/12/2009 n. 26629);
b) la deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri. (Cass. 9/12/2005 n. 27292 e, in precedenza, Cass. n. 2387 del 2003)” (Cass. 27 marzo 2014, n. 7265).
E’ su questo asse che si deve sviluppare il procedimento opposizione. Quindi il condominio (e non vi sono motivi per credere il contrario data l’avvenuta emissione del decreto) adempierà all’onere probatorio producendo la delibera di approvazione dei conti (e chiaramente contestando carte alla mano le asserzioni dell’opponente), mentre il condomino potrà solamente affermare d’aver pagato o di non dover pagare ma non potrà eccepire, ad esempio, di non essere stato convocato all’assemblea o, magari, la mancanza dei quorum deliberativi.
Fonte: www.condominioweb.com
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