Un utente pone il seguente quesito:
Abito in un complesso di 8 palazzine di quattro unità immobiliari, ciascuna con un proprio numero civico, amministrate da un amministratore che non è economico e che per di più, secondo me, commette irregolarità nella gestione. Purtroppo a più di uno dei miei vicini le cose stanno bene così come sono e non sembrano intenzionati a cambiare la situazione.
Il problema è che io non posso permettermi più far fronte ai preventivi, secondo me gonfiati, che la maggioranza approva perché ho perso il lavoro e non ho più soldi per far fronte alle spese condominiali per un condominio, nel quale, tra le altre cose, la figura dell’amministratore non è nemmeno più obbligatoria.
Posso chiedere di “uscire” dal condominio continuando a pagare solamente le poche spese che effettivamente mi sono utili come luce, acqua, pulizia e sgombero neve?
La risposta è: no, non può fare ciò che ci chiede ma, al massimo, provare a convincere i suoi vicini a limare le spese, anche non nominando più l’amministratore, se potete organizzarvi diversamente. Insomma una sorta di spending rewiew condominiale.
Data la risposta spieghiamone il perché.
La descrizione dello stato dei luoghi ci porta a concludere per la riconduzione del condominio nell’ambito dei così detti condomini orizzontali.
Per queste particolari tipologie edilizie a partire dal 18 giugno, dopo che ormai da anni lo affermava la giurisprudenza, è la legge (art. 1117-bis c.c.) a specificare che sono soggetti alla disciplina del condominio negli edifici, in quanto applicabile.
Sono sicuramente applicabili, tra gli altri, l’art. 1118 c.c. (relativo anche alla irrinunciabilità delle parti comuni), l’art. 1129 c.c. (relativo alla nomina dell’amministratore), gli artt. 1135-1136 (relativi all’assemblea) e l’art. 1137 c.c. (che riguarda anche l’obbligatorietà delle delibere.
In sostanza la situazione è la seguente: nei condomini orizzontali con meno di nove partecipanti (insomma quelli fino ad 8 condomini) non è necessario nominare un amministratore ma ciò non vuol dire che i condomini possano rinunciare alla proprietà delle parti comuni per non rispettare le decisioni regolarmene adottate dall’assemblea condominiale.
Insomma se l’assemblea – con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi – delibera la nomina dell’amministratore ed una serie di spese per le parti comuni che ritiene congrue, il condomino dissenziente è tenuto a rispettare il deliberato (art. 1137, primo comma, c.c.) e pagare quanto deciso; diversamente rischia di vedersi recapitato un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.
E se si perde il lavoro? Non esistono norme giuridiche che contemperino i diritti di tutti? Purtroppo l’unico modo in tali casi è convincere i propri vicini ad essere più oculati nelle spese o far capire a loro e all’amministratore che non ci si vuole sottrarre ai propri obblighi ma che c’è bisogno di maggiore pazienza nell’attendere i pagamenti.
Fonte: Condominioweb.com
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