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Con la Riforma arrivano le targhe (della discordia)

amministratoriUna ordinanza del Comune di Novara impone l’esposizione di un targa contenente il nome e i recapiti degli amministratori che amministrano gli stabili siti nel Comune.
Anche questa volta ai condòmini toccherà metter mani al portafoglio.

Cosa dice la norma. Tra i vari adempimenti immediatamente applicabili dal 18 giugno, il Legislatore ha previsto, ai sensi del nuova articolo 1129, n°5, l’obbligo di apporre, presso il luogo di accesso ai condomini o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, una targa riportante i dati ed il recapito dell’Amministratore del condominio.

Per una migliore identificazione la targa dovrebbe contenere i seguenti dati:

nome e cognome dell’Amministratore del condominio;
indirizzo della sede o ufficio dove vengono svolte le attività di amministrazione;
numeri di telefono e fax di riferimento;
indirizzo e-mail di riferimento del condominio (nel caso abbia un sito internet dedicato) oppure quello diretto dell’amministratore.

La prassi. Generalmente, per prassi, molti amministratori di condominio, almeno i più scrupolosi, hanno sempre avuto questa buona abitudine: collocare all’interno degli spazi di accesso comuni dei piccoli cartelli/targhe removibili, da cui si può indicare, non solo il nominativo dell’amministratore. Durante i periodi estivi, inoltre, vengono anche indicati c.d. numeri di emergenza (idraulico, servizio spurghi, ecc). Non mancano, infine, alcune associazioni di categoria, che al fine di pubblicizzare il loro brand, utilizzano proprio questo sistema, facendo inserire sulla targa, anche il logo della associazione di appartenenza.

Le ordinanze. Molti Comuni, per diverse esigenze, hanno emesso delle ordinanze al fine di imporre l’apposizione delle targhe negli edifici condominiali. Il motivo, secondo i Sindaci, sono:

per favorire le verifiche di competenza da parte degli enti preposti alle attività di controllo e pubblica sicurezza;
per conoscere il referente per tutti i problemi che possono riguardare il condominio (si pensi per esempio in caso di eventi che possono danneggiare l’edificio);
per esigenze di sicurezza e di incolumità pubblica:
per individuare eventuali responsabilità in caso di danni (per esempio nel caso di nevicate invernali, durante le quali sono gli amministratori di condominio i responsabili della pulizia dei marciapiedi antistanti i diversi fabbricati);
per agevolare l’intervento della Protezione Civile.

Le varie ordinanze hanno imposto anche disposizioni precise sulla realizzazione della targa indicando la dimensione, la tipologia del materiale ed il luogo in cui deve essere esposta all’ingresso dei condomini.

Il regolamento edilizio. Vi sono addirittura alcuni regolamenti edilizi, per esempio come quello di Milano, che dal 1999 prevede che “gli amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro amministrato idonea targhetta fissata in modo stabile, contenente i propri dati e recapito, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza”.

I costi. Un balzello che inevitabilmente si ripercuoterà sui condòmini perché, a prescindere dalle ordinanza già emesse, è un obbligo prescritto dalla legge. Al fine di ottimizzare i costi sarebbe preferibile realizzarla con un sistema che consenta un ricambio del nominativo dell’amministratore nel caso in cui quest’ultimo venisse revocato. In tal caso la targa potrebbe essere riutilizzate inserendo il nuovo nominativo, senza sostenere ulteriori costi.

Ulteriori verifiche. Infine ultimi problemi che si dovranno affrontare prima dell’affissione della “targa condominiale” sarà quello della eventuale lesione del decoro architettonico e delle disposizioni contenute nel regolamento. Per decoro architettonico, secondo la nozione elaborata dalla giurisprudenza, deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture architettoniche, che connotano il fabbricato e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia.

L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere, che mutino l’originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell’edificio. Ovviamente ogni edificio avrà la sua particolare struttura architettonica da salvaguardare. Sarà, allora, indispensabile che la valutazione venga effettuata caso per caso, con lo scopo di salvaguardare l’estetica dello stabile. In merito invece al regolamento, salvo diversa disposizione, si potrà possono utilizzare il muro comune per installare la targhe, purché non venga impedita agli altri condomini di esercitare il loro pari diritto e di non ledere il decoro architettonico dell’edificio. E’ necessario, inoltre, verificare che l’apposizione non sia vietata dal regolamento di condominio. Nella maggior parte dei casi il regolamento subordina l’affissione di targhe al parere di assemblea per ragioni di tutela del decoro.

In rari casi, per ragioni di carattere ambientale o legale alla monumentalità della zona, alcuni regolamenti vietano l’affissione di targhe su muri perimetrali o facciate dell’edificio, al fine di tutelare per necessità estetiche l’armonia architettonica dell’edificio stesso.

Fonte:Condominioweb.com

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