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Come cambiare l’amministratore di condominio (Operiamo su Roma e Prov.)

Qual'è l'iter da seguire per cambiare il proprio amministratore di condominio

Nel caso il vostro amministratore non vi soddisfa oppure non risponde alle vs. richieste oltre ad essere poco trasparente… è il caso di cambiarlo !

Qual’è l’iter da seguire per cambiare il proprio amministratore di condominio?

Rispondiamo a qualche domanda come ad esempio:

  1. Per esonerare l’Amministratore e lo studio collegato bisogna aspettare la scadenza del mandato di un anno a lui conferito, o c’è la possibilità di anticipare questo evento?
  2. Come ci si deve comportare, per esempio, per eseguire il cambio e la relativa sostituzione con un altro?
  3. C’è la possibilità di imporre il voto segreto, [quindi escludendo il voto per alzata di mano] e nel caso affermativo, si possono conoscere le modalità di attuazione?

Risposte:
L’ex art. 1129 del codice civile, dopo la riforma del condominio, indica che:

<<L’amministratore dura in carica un anno e viene rinnovato tacitamente per un altro anno >> (ma può essere REVOCATO in ogni tempo dall’assemblea.)

Per la revoca l’assemblea non è tenuta a motivare le sue decisioni di revoca, infatti non a caso il Presidente designato dall’assemblea, normalmente, detta al segretario addetto alla stesura del verbale:<< l’assemblea ringrazia l’amministratore uscente per il lavoro fino ad oggi svolto…..>>.

Detto questo, si può chiedere ex Art. 66 disp. att. c.c, la convocazione di un’assemblea straordinaria con un solo argomento da discutere, quindi da compilare con i nomi dei condomini proponenti, i loro millesimi e la sommatoria degli stessi, fino a raggiungere un massimo di almeno 167 millesimi.

Gli stessi condomini proponenti, i quali possono anche essere in due ma rappresentanti 167 millesimi, devono firmare la richiesta e poi imbustarla e spedirla all’amministratore per racc. a/r, poi i soldi della raccomandata li recupereranno in seguito presentando lo scontrino al nuovo amministratore.

Assuma lei questa iniziativa e vedrà che riuscirete a cambiare finalmente amministratore.

L’amministratore in carica, una volta ricevuta la raccomandata, ha l’obbligo giuridico di convocare urgentemente l’assemblea, perchè, se non ottemperasse, sa benissimo che l’assemblea si autoconvocherà comunque.

Di solito un amministratore quando si sente sfiduciato non la convoca l’assemblea, quindi dopo 10 giorni, sempre lei, potrà convocare l’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, consapevole, però, che il tutto dovrà essere “”preparato in anticipo a tavolino”” onde evitare di andare incontro ad un fallimento

Quindi bisogna attivarsi per chiedere dei preventivi ad amministratori di condominio che svolgono abitualmente questa professione, preventivi che dovranno arrivare in busta chiusa con timbro e firma sui lembi, così saranno aperti in assemblea nel rispetto della trasparenza.

Bisogna essere consapevoli che, sia in caso di revoca amministratore che in caso di nomina, le maggioranze in seconda convocazione non cambiano affatto rispetto alla prima convocazione, infatti esse sono:

– che il 50% + 1 dei condomini presenti o presenti per delega all’assemblea rappresentino almeno 500 millesimi.

Se, ad esempio, in assemblea sono presenti 18 condomini, 10 di questi devono rappresentare 500 millesimi.

Nessun voto segreto è consentito, ma solo voto per alzata di mano, così in tutte le delibere assembleari.

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