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Attenzione all’abbaino “ingombrante”. Può violare le distanze

abbaino(Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 settembre 2013 n. 4501)

È illegittimo il permesso di costruire che autorizza la sostituzione di abbaini al posto di lucernai in violazione delle distanze previste dalle norme tecniche di attuazione comunali.

Il caso oggetto della sentenza esaminata.
Il ricorrente chiedeva l’annullamento di un permesso di costruire rilasciato dal Comune ad un altro condomino per il frazionamento, di un unico fabbricato, in due unità immobiliari; opere che prevedevano, per quanto qui interessa, la realizzazione di cinque abbaini in sostituzione di cinque lucernai.

L’annullamento del provvedimento veniva richiesto per “violazione dell’art. 16 delle note tecniche di attuazione (NTA) del vigente Piano Regolatore Generale, relativamente al mancato rispetto della norma che prevede tra gli edifici la distanza minima di 5 metri dal confine”.

I principi posti a base della sentenza sono i seguenti.

La sopraelevazione come “nuova costruzione”. Applicabilità della normativa delle distanze.

Per costante orientamento giurisprudenziale “la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti (…) come nuova costruzione” (Cass. Civ., Sez. III, sent. dell’1 ottobre 2009 n. 21059)

La distinzione di tale concetto rispetto a quello di mero innalzamento risulta essenziale per verificare la compatibilità dell’intervento alla disciplina dell’attività edilizia. Con riferimento al tema delle ristrutturazioni, per esempio, è stato precisato che “il concetto di sopraelevazione si differenzia da quello di mero innalzamento, dovendosi considerare che quest’ultimo, specie se modesto ed inidoneo a determinare un incremento volumetrico, può risultare compatibile con la nozione di ristrutturazione, mentre non altrettanto può affermarsi nel caso di una sopraelevazione che sia inscindibilmente connessa all’incremento volumetrico in ragione di un rapporto di causa ed effetto e che sia quindi diretta all’accrescimento della cubatura di un fabbricato”. (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 19 novembre 2003 n. 1603).

In caso di sopraelevazione, inoltre, per quanto qui interessa, trova applicazione anche la disciplina in tema di distanze legali poiché l’intervento ediliziosi traduce “in una variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, con aumenti della volumetria e delle superfici occupate in relazione alla originaria sagoma di ingombro” (Cass. Civ., Sez. III, sent. dell’1 ottobre 2009 n. 21059; ivi, Sez. II, Sentenze del 11 giugno 2008 n. 15527 e del 24 maggio 2000 n. 6809 ).

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato

Abbaino di grandi dimensioni.

Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha ritenuto che la costruzione da parte del condomino dei cinque abbaini al posto di altrettanti lucernai avesse “modificato la sagoma del tetto, determinando un avanzamento ed un innalzamento dell’edificio”.

Gli abbaini, infatti, seppure di modeste dimensioni sono considerati, in conformità della giurisprudenza sopra richiamata (Cass. Civ. sent. n. 21059/2009), come nuova costruzione e pertanto avrebbero dovuto necessariamente rispettare le distanze imposte della Norme Tecniche di attuazione del Comune.

Il Collegio, inoltre, ha richiamato il principio, ormai consolidato, al quale attenersi per il calcolo delle distanze: “la distanza va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano”. Per costante giurisprudenza, infatti, tale calcolo va effettuato “prescindendo anche dal fatto che esse (ndr. le parti dei fabbricati) siano o meno in posizione parallela” (Consiglio di Stato, Sez IV, sentenza 2 novembre 2010 n. 7731; ivi, sentenza 5 dicembre 2005, n. 6909).

Nella pronuncia in commento, infine, è stato chiarito che il limite dei 5 metri risultava applicabile nonostante fosse stato introdotto successivamente alla realizzazione dell’edificio. La realizzazione degli abbaini, infatti, in quanto “nuova costruzione” avrebbe dovuto essere autorizzata applicando la normativa in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire come qualsiasi altra nuova edificazione.

Fonte: Condominioweb.com

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