Trasformazione del balcone in veranda. Se manca la licenza di costruzione si rischia l’arresto

verandeLa realizzazione di verande, in ambito condominiale è una prassi largamente diffusa.

Vi sono però dei casi in cui la realizzazione di tale manufatto è realizzabile solo mediante una apposita richiesta di concessione edilizia.

In tali casi l’individuazione delle condizioni da rispettare sono necessarie affinché la costruzione medesima possa considerarsi legittima.

Il caso analizzato. Il proprietario di una unità immobiliare veniva citato in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi in quanto, da un sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, si rilevava che all’interno di appartamento in condominio erano stati eseguiti i seguenti lavori abusivi: chiusura di un balcone prospiciente il vano cucina, mediante istallazione di vetrate aventi montanti in profilati di alluminio anodizzato, interessando superficie utile di circa 4,40 mq (m 1,80×2,45). I lavori inoltre erano stati eseguiti senza nessun permesso di costruire. Pertanto la chiusura era stata realizzata in assenza della prescritta autorizzazione.

Requisiti tecnici. Anche se il codice civile vigente non contiene una disciplina specifica in materia di verande in condominio, sul un piano tecnico-giuridico è possibile qualificare la veranda come un manufatto costruttivo che determina una modifica esterna del territorio, suscettibile di rilievo urbanistico, ma privo di individualità propria, in quanto destinato ad integrare il restante edificio. La veranda può essere considerata come un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee con la successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile (Corte di Cassazione, sent. n. 24086 del 13 giugno 2008).

La lacuna codicistica viene comunque superata mediante l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza in riferimento alla disciplina contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e nella L. 28 febbraio 1985, n. 47.Ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 38/2001, “sono sottoposte a denuncia di inizio attività” (ora SCIA) “le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire”.

Determinando la realizzazione di una veranda l’aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell’edificio, ne discende che il suddetto intervento richieda il previo rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394; Cons. Stato, 22 luglio 1992, n. 675).

Inoltre si precisa che, pure nel caso di costruzioni non infisse al suolo ma aderenti ad esso che alterino in modo rilevante e duraturo nel tempo lo stato del terreno, quali una roulotte con veranda su pavimento in cemento e piattaforma di legno, si dispone la necessità del rilascio della concessione edilizia (T.A.R. Veneto, sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216). Il principio giuridico richiamato viene, infine, arricchito e raffinato dall’ulteriore previsione secondo la quale il carattere di precarietà, addebitabile alla struttura-veranda da realizzare, non esime l’interessato a munirsi della concessione a costruire: in particolare, “sono soggette a concessione edilizia non le sole attività di edificazione, ma tutte quelle consistenti nella modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione giuridica, e a nulla rileva l’eventuale precarietà della struttura da realizzare” (T.A.R. Campania, sez. IV, 28 febbraio 2006, 2451).

La decisione. Il giudice brindisino, uniformandosi alla giurisprudenza consolidata, considera la veranda un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta normalmente del carattere di precarietà. Nel caso di specie il manufatto realizzato non poteva essere destinato esclusivamente alla protezione dagli agenti atmosferici in quanto è stato ottenuto in concreto un nuovo vano prospiciente alla zona cucina. Sicché con la veranda è stato posto in essere un aumento della volumetria abitativa ed assicurato nuovo spazio al corpo immobiliare preesistente. Per tali ragioni vi è una concreta responsabilità dell’imputato, per aver realizzato un nuovo vano senza aver richiesto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione di tale costruzione. Per tali motivi viene irrogata, ai sensi degli artt. 533 e 535 del c.p.p., la pena di mesi 6 di arresto ed euro 20.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

Fonte: Condominioweb.com

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