Novità APE. Se il contratto di compravendita o locazione sarà sprovvisto ci sarà solo una sanzione

APELo schema del disegno di legge “Sviluppo” collegato alla legge di stabilità 2014, di prossima discussione, introduce una variante rispetto al decreto legge n. 63/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 90/2013: quest’ultima, infatti, prevedeva la nullità dei contratti di vendita degli immobili e dei nuovi contratti di locazione laddove fossero privi dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE); con la nuova proposta, la mancanza dell’APE sarà semplicemente sanzionata con un’ammenda di 500 euro.

La proposta risponde alle sollecitazioni di alcune associazioni di categoria che inserisce questa misura in una serie di iniziative volte al rilancio del mercato immobiliare. Si punta infatti, a:

ripristinare la deduzione Irpef del 15% per i redditi da locazione;
allargare l’esenzione IMU agli immobili invenduti;
fissare l’aliquota IMU per gli immobili locati, al 4 per mille;
favorire le locazioni diverse dall’uso abitativo;
la case non affittate devono essere esentate da Irpef;
allargare l’ambito di applicazione della cedolare secca sugli affitti;
modificare ulteriormente la normativa condominiale in tema di lavori straordinari.

Tornando all’Attestazione di Prestazione Energetica da allegare agli atti di compravendita o locazione, ricordiamo che:

nei casi di vendita o di nuova locazione di un immobile (o di una singola unità immobiliare), il proprietario deve presentare l’Attestato di Prestazione Energetica all’acquirente o locatario sin dall’inizio delle trattative di vendita/locazione e rilasciarlo a procedura ultimata;
per gli edifici in fase di costruzione, l’attestato deve riportare la futura prestazione energetica dell’immobile, che diverrà attestato definitivo al termine dei lavori ed è compito del costruttore redigerne una copia;
lo stesso dicasi per gli immobili sottoposti ad interventi di ristrutturazione piuttosto rilevanti.

Ricordiamo anche che, sulla base delle indicazioni della legge n. 90/2013, è stabilita la validità temporale dell’Attestato di Prestazione Energetica, che è di 10 anni al massimo, subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento. Questo viene aggiornato in concomitanza con eventuali interventi di ristrutturazione dell’immobile o della singola unità immobiliare che ne migliorino la classe energetica.

Tutti gli immobili dunque dovranno essere dotati dell’Attestato, anche se nel nostro Paese la verifica della dotazione avviene solo all’atto del trasferimento, che dopo la prima emissione avrà, come detto, una validità di 10 anni, fatta eccezione per le seguenti categorie: edifici e monumenti protetti, luoghi esclusivi di culto e attività religiose, costruzioni temporanee per destinazione d’uso uguale o inferiore a due anni, edifici o parti di edifici isolati con meno di 50 mq. e edifici usati meno di 4 mesi all’anno.

Il nuovo disegno di legge prevede, inoltre, la cancellazione dell’obbligo di consegna dell’Attestato di Prestazione Energetica in sede di trasferimento gratuito della proprietà degli immobili. Negli atti di trasferimento a titolo gratuito, non occorrerà più prevedere una specifica clausola di avvenuta consegna dell’APE.

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982

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