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Trust e condominio. Attrazione reciproca?

trustPer gli amministratori di condominio il “trust di garanzia” potrebbe essere uno strumento utile per far fronte a spese impreviste non rinviabili e fungere da garanzia per i creditori del condominio stesso.

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più di trust, blind trust e altri istituti simili, di derivazione anglosassone, che hanno come comune denominatore la segregazione e gestione dei patrimoni.

In tempi di crisi, infatti, c’è chi vuol proteggere il proprio patrimonio per evitare il default personale e di conseguenza rivolge le proprie attenzioni al trust, sentendone parlare come una sorta di “cassaforte giuridica”; c’è poi chi, a livello istituzionale, parla del blind trust come unica soluzione per consentire di fare politica a chi detiene grandi patrimoni, evitando così di alimentare il dubbio che alcuni provvedimenti legislativi possano andare ad esclusivo vantaggio del soggetto interessato.

In entrambi i casi, nel pubblico, regna grande confusione, soprattutto perché si tratta di istituti giuridici introdotti nel nostro ordinamento recependo convenzioni internazionali, senza che ad oggi sia stata emanata una legge interna che disciplini il trust.

Visto che il fine è quello di capire come uno strumento giuridico di tal fatta possa essere utile ad un qualsivoglia condominio di provincia, occorre procedere per gradi. Cerchiamo quindi di spiegare il trust e le sue finalità nel modo più semplice possibile, per comprenderne i benefici sia in generale, sia nel caso specifico del condominio.

Il trust, questo sconosciuto

La traduzione letterale del termine inglese trust è “fiducia”. In “legalese” corretto dovremo quindi parlare di “affidamento fiduciario”. Questa espressione chiarisce subito la finalità dell’istituto: affidare qualcosa (un patrimonio) a qualcuno (il gestore) verso cui si nutre fiducia. In pratica si tratta di affidare un patrimonio ad un soggetto, segregarlo e destinarlo ad un fine specifico, meritevole di tutela secondo la legge italiana.
Cerchiamo di chiarire la sequenza. Abbiamo quindi un soggetto (o una pluralità di soggetti) che detengono o costituiscono un patrimonio di tipo mobiliare, immobiliare o misto. Questo patrimonio viene “segregato” attraverso l’atto istitutivo del trust e “affidato” ad un trustee, cioè a colui che lo gestirà secondo le specifiche volontà dei disponenti, declinate nello stesso atto istitutivo.

Il patrimonio che va a costituire il trust avrà come unica destinazione quella che i disponenti hanno indicato; il trustee dovrà eseguire queste volontà, che devono essere comunque lecite. Il trust avrà efficacia fintanto che la volontà dei disponenti non sarà realizzata o sarà divenuta irrealizzabile.

Quali garanzie ci sono per chi istituisce un trust?

Come abbiamo detto, la costituzione del trust serve a segregare un patrimonio destinato a specifiche finalità. Ciò comporta che quel patrimonio, una volta entrato nel trust, diventi indipendente rispetto alle vicende personali dei disponenti. Se – ad esempio – uno dei disponenti dovesse avere problemi con i creditori personali, questi non potranno aggredire la quota del suo patrimonio destinata al trust.

Allo stesso modo il trustee, essendo il mero gestore di un patrimonio destinato a specifici scopi, che quindi non gli appartiene, non potrà a sua volta essere attaccato dai propri creditori in relazione ai beni che gestisce in questa qualità.

In buona sostanza il patrimonio, così segregato, diventa immune rispetto alle vicende personali dei soggetti protagonisti del trust.

Trust e condominio: gli aspetti positivi.

Il trust è quindi uno strumento giuridico dinamico, capace di adattarsi a situazioni e vicende per le quali risulta difficile trovare istituti di diritto italiano in grado di disciplinarle efficacemente. Basti pensare al passaggio generazionale nelle imprese, soprattutto a conduzione familiare; alla disciplina dei rapporti patrimoniali fra coniugi separati; alla pianificazione patrimoniale delle famiglie di fatto o non eterosessuali; alla garanzia offerta ai creditori attraverso un patrimonio destinato a tale scopo.

Si tratta di utilizzi talmente ampi e vari che gli addetti ai lavori parlano del trust come di uno strumento il cui unico limite sarebbe costituito dalla fantasia giuridica di chi lo utilizza.

Pensare al trust in ambito condominiale risponde quindi alla necessità di trovare la soluzione più adeguata per fattispecie che non sono disciplinate dal nostro diritto interno in modo sufficiente, ovvero per venire incontro ad esigenze pratiche che l’amministratore può essere costretto ad affrontare.

Alcune ipotesi di utilizzo.

A) Ogni amministratore, prima o poi, dovrà fare i conti con la morosità di qualche condomino. Si tratta di situazione fisiologiche, che si verificano un po’ ovunque. In questo caso, come può il trust venire in soccorso dell’amministratore e dei condomini adempienti?

La soluzione più immediata potrebbe essere l’istituzione di un “trust di garanzia”, vale a dire un fondo alimentato dai condomini che consenta di far fronte a spese impreviste non rinviabili e/o che funga da garanzia per i creditori del condominio stesso laddove si manifesti una qualche morosità. Il trust svolgerà pertanto la sua funzione solo se necessario, restando inutilizzato per tutti i casi non previsti nel suo atto istitutivo.

L’amministratore fungerà da trustee e potrà utilizzare il fondo solo qualora si verifichino le ipotesi indicate nell’atto, con garanzia assoluta per tutti i condomini, che saranno sicuramente più tranquilli sapendo di avere a disposizione questa sorta di “assicurazione patrimoniale”.

B) L’ormai prossima entrata in vigore della riforma del condominio, gli addetti ai lavori si stanno ponendo il problema della istituzione del fondo per la realizzazione dei lavori straordinari, soprattutto della necessità di destinare ad esso l’intera somma prevista per i lavori appaltati. Anche a tal fine il ricorso al trust potrebbe essere risolutivo, perché il fondo in trust sarebbe disponibile, oltre che per le esigenze poc’anzi evidenziate, anche nel caso in cui sia necessario garantire la solvibilità del condominio per il pagamento dei lavori straordinari.

Fonte: Condominioweb.com

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