Il dissenso alle liti in condominio è disciplinato dall’art. 1132 del Codice Civile e rappresenta uno strumento attraverso il quale il condomino può sottrarsi, in determinate circostanze, alle conseguenze economiche di una controversia giudiziaria promossa o subita dal condominio.
Nonostante la riforma del condominio del 2012 abbia modificato numerose disposizioni del Codice Civile, l’art. 1132 c.c. è rimasto invariato. Proprio questa mancata revisione ha contribuito a mantenere numerosi dubbi interpretativi che ancora oggi generano controversie tra amministratori e condomini.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito alcuni principi fondamentali che consentono di comprendere quando e come esercitare correttamente il dissenso alle liti in condominio.
Dissenso alle liti in condominio: è necessaria una delibera assembleare?
Il primo principio fondamentale riguarda la necessità di una preventiva deliberazione assembleare.
Il dissenso alle liti in condominio può essere esercitato esclusivamente con riferimento alle cause giudiziarie per le quali l’assemblea abbia deliberato la partecipazione del condominio, sia come attore sia come convenuto.
La delibera assembleare costituisce quindi un presupposto indispensabile per l’applicazione dell’art. 1132 c.c.
Di conseguenza, il condomino non può dichiararsi dissenziente rispetto alle azioni giudiziarie che l’amministratore promuove autonomamente nell’esercizio dei propri poteri istituzionali, come ad esempio:
- il ricorso per decreto ingiuntivo contro i condomini morosi;
- il recupero dei crediti condominiali;
- i procedimenti d’urgenza per ottenere la documentazione dal precedente amministratore;
- le iniziative giudiziarie rientranti nelle attribuzioni dell’amministratore ex artt. 1130 e 1131 c.c.
In questi casi manca infatti la deliberazione assembleare che consente l’esercizio del dissenso alle liti in condominio.
Come si esercita il dissenso alle liti in condominio
Per esercitare validamente il dissenso alle liti in condominio, il condomino deve rispettare precise formalità.
Il condomino presente in assemblea
Chi partecipa all’assemblea deve:
- votare contro la deliberazione che autorizza la lite;
- inviare successivamente una comunicazione scritta all’amministratore nella quale conferma formalmente il proprio dissenso.
Il semplice voto contrario non è sufficiente.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il dissenso previsto dall’art. 1132 c.c. richiede anche una specifica dichiarazione formale indirizzata all’amministratore.
Il termine di 30 giorni
La comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla deliberazione assembleare.
È sufficiente una raccomandata A/R oppure una PEC che consenta di dimostrare l’avvenuta ricezione.
Il condomino assente
Il condomino assente all’assemblea può comunque esercitare il dissenso alle liti in condominio inviando la dichiarazione scritta entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della delibera.
Dissenso alle liti in condominio e spese legali
Lo scopo principale del dissenso è evitare che il condomino debba sostenere le conseguenze economiche di una causa che non condivide.
Occorre tuttavia distinguere due diverse situazioni.
Cosa accade se il condominio perde la causa?
Il primo comma dell’art. 1132 c.c. stabilisce che il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità dalle conseguenze della lite in caso di soccombenza.
Pertanto, se il condominio perde la causa, il condomino che ha correttamente esercitato il dissenso alle liti in condominio non è tenuto a contribuire:
- alle competenze professionali del legale incaricato dal condominio;
- alle spese legali liquidate dal giudice in favore della controparte vittoriosa;
- agli oneri processuali derivanti dalla soccombenza.
La tutela prevista dall’art. 1132 c.c. opera proprio per evitare che il condomino sia costretto a finanziare una controversia alla quale si è opposto.
Cosa accade se il condominio vince la causa?
Il secondo comma dell’art. 1132 c.c. disciplina invece il caso in cui il condominio ottenga un esito favorevole.
In tale ipotesi il condomino dissenziente continua a beneficiare della protezione prevista dalla norma, salvo una particolare eccezione.
Il dissenziente dovrà contribuire alle spese legali soltanto se ricorrono contemporaneamente tre condizioni:
- il condominio risulta vittorioso;
- il condomino dissenziente trae un vantaggio concreto dalla sentenza favorevole;
- le somme recuperate dalla parte soccombente non coprono integralmente le spese sostenute dal condominio.
Solo in questa ipotesi residuale il condomino sarà tenuto a partecipare alla quota delle spese rimasta scoperta.
Il condomino dissenziente deve pagare gli acconti all’avvocato?
Una questione frequentemente dibattuta riguarda gli acconti richiesti dal legale incaricato dal condominio durante il corso della causa.
Poiché tali somme costituiscono semplicemente anticipazioni della parcella professionale finale, il condomino che ha validamente esercitato il dissenso alle liti in condominio non è tenuto a versarle.
Se infatti il dissenziente è escluso dal pagamento della parcella definitiva, non può essere obbligato nemmeno a partecipare agli acconti corrisposti durante il procedimento.
Conclusioni
Il dissenso alle liti in condominio rappresenta uno strumento di tutela importante per il condomino che non condivide una scelta processuale deliberata dall’assemblea.
Per essere efficace è però necessario:
- che esista una preventiva deliberazione assembleare;
- che il condomino abbia votato contro la lite (se presente);
- che venga inviata una formale dichiarazione scritta all’amministratore entro 30 giorni.
Se correttamente esercitato, il dissenso consente generalmente di evitare il pagamento delle spese legali derivanti dalla controversia, salvo le limitate eccezioni previste dall’art. 1132 del Codice Civile.
FAQ SEO
Cos’è il dissenso alle liti in condominio?
È la facoltà prevista dall’art. 1132 c.c. che consente al condomino di separare la propria responsabilità economica dalle conseguenze di una causa deliberata dall’assemblea.
Entro quando va comunicato il dissenso alle liti in condominio?
Entro 30 giorni dalla deliberazione assembleare oppure dalla comunicazione della delibera per i condomini assenti.
Il semplice voto contrario è sufficiente?
No. Occorre anche una dichiarazione scritta indirizzata all’amministratore.
Il condomino dissenziente paga le spese dell’avvocato del condominio?
In caso di soccombenza del condominio, generalmente no. In caso di vittoria, può essere chiamato a contribuire soltanto nelle ipotesi previste dal secondo comma dell’art. 1132 c.c.
Il dissenso alle liti in condominio vale per tutte le cause?
No. Vale soltanto per le controversie preventivamente deliberate dall’assemblea e non per le azioni giudiziarie che l’amministratore può promuovere autonomamente nell’esercizio dei propri poteri.

