Il distacco dall’impianto centralizzato richiede non solo l’informativa all’assemblea condominiale ma anche interventi tecnici adeguati per garantire che non vengano creati problemi agli altri condomini e che il sistema continui a funzionare correttamente.
Ai sensi dell’articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile, «il condomino ha la facoltà di rinunciare all’uso dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, a condizione che tale distacco non comporti significativi squilibri nel funzionamento dell’impianto o aumenti i costi per gli altri condomini. In questo caso, il condomino che rinuncia all’impianto è comunque obbligato a contribuire esclusivamente alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e adeguamento alle normative».
Tra proprietario ed inquilino chi paga le spese ed i consumi involontari?
Il condomino che si è separato dall’impianto deve continuare a sostenere le spese relative ai consumi involontari, come ad esempio le dispersioni di calore, come ribadito anche dal Tribunale di Savona nella sentenza n. 115 del 10 febbraio 2022. Infatti, chi vive in un condominio con riscaldamento centralizzato beneficia delle dispersioni termiche provenienti dalle unità adiacenti.
Tuttavia, tale condomino può essere esonerato dai costi relativi alla gestione del servizio di contabilizzazione del calore, in quanto non ne usufruisce.
Ma una volta eseguito il distacco ed informato il condominio, tra proprietario ed inquilino chi paga le spese ed i consumi involontari?
Poiché la gestione della caldaia condominiale da cui ci si è distaccati afferisce alle spese di competenza della proprietà, sarà il condomino locatore a dover sopportare i relativi oneri. Rimangono in capo al conduttore il dovere di sostenere le spese relative ai consumi e alla manutenzione ordinaria della caldaia della porzione immobiliare locata.
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