A chi affidare il servizio di pulizia della scale condominiali per evitare d’incorrere in sanzioni?
Lug22

A chi affidare il servizio di pulizia della scale condominiali per evitare d’incorrere in sanzioni?

Se l’assemblea di un qualsiasi condominio decide di affidare ad un terzo il servizio di pulizia delle scale, l’impresa affidataria deve possedere determinati requisiti. E’ bene tenere a mente quest’affermazione poiché molto spesso i condomini e gli amministratori ignorano che per eseguire delle pulizie o una disinfestazione (si pensi ad un’invasione di scarafaggi) non ci si può rivolgere “al primo che passa”. Esiste una legge, la n. 82 del 1994, che regolamenta questo genere d’attività. In particolare, l’art. 1, primo comma, legge n. 82/1994 stabilisce che: ”Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate “imprese di pulizia”, sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”. Il successivo secondo comma specifica che un decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emettersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avrebbe definito, agli effetti della presente legge: le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le tali attività; la misura del contributo per l’iscrizione nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonché le relative modalità di versamento; le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d’affari al netto dell’IVA, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge. Sebbene non sia stato rispettato il termine di novanta giorni, il decreto ministeriale di riferimento è il n. 274 del 7 luglio 1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.188 in data 13 agosto 1997. Insomma per dirla in breve: le imprese di pulizia devono essere iscritte alla Camera di commercio. Se non lo sono l’esercizio dell’attività dev’essere considerato abusivo e di conseguenza l’imprenditore può essere soggetto a sanzioni. A dire il vero le sanzioni non sono comminate solo all’impresa ma anche al committente tant’è vero che il quarto comma dell’art. 6 l. n. 82/94, recita: “A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si...

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In un palazzo storico di pregio, l’atrio non può essere utilizzato come parcheggio
Dic07

In un palazzo storico di pregio, l’atrio non può essere utilizzato come parcheggio

L’atrio di un palazzo, stante la sua funzione di luogo di passaggio per i pedoni e le autovetture, non può essere utilizzato come zona di sosta, nemmeno temporanea, se questa lede i diritti di pari uso. Se, poi, tale atrio ha un particolare pregio architettonico, il parcheggio è vietato anche per evitarne la lesione. Questa in estrema sintesi la sentenza con cui la Cassazione ha confermato una sentenza d’appello rigettando la richiesta di annullamento della stessa avanzata da due condomini. La storia è quella di un ordinario litigio per il parcheggio in condominio. Due condomini parcheggiano le loro autovetture nell’atrio comune. I loro vicini non ci stanno e gli fanno causa: si ordini di non parcheggiare lì! Questo in sostanza ciò che chiedevano al Giudice di Pace adito. In primo grado la domanda veniva rigettata ma il Tribunale adito in funzione di giudice dell’appello gli dava ragione: quei parcheggi erano vietati ai sensi dell’art. 1102 c.c. In pratica alteravano la destinazione d’uso dell’atrio e così facendo ne deterioravano il pregio (leggasi lesione del decoro dell’edificio). Da qui il ricorso in Cassazione dei condomini che parcheggiavano: a loro dire, infatti, la loro condotta non causava alcuna lesione né v’era violazione dell’art. 1102 c.c. o del decoro. No! Replica la Cassazione. Non è vero! Il perché di questa presa di posizione lo lasciamo alle parole degli ermellini. Si legge in sentenza che “ ai sensi dell’art. 1102 cod. civ. l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di fame parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l’uso basta il mancato rispetto dell’una o dell’altra delle due condizioni, sicché anche l’alterazione della destinazione della cosa comune determinata non soltanto dal mutamento della funzione, ma, anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall’art. 1102 cod. civ.. Ed è questo un orientamento pacifico nella giurisprudenza di questa Corte considerato che lo stesso principio è espresso nelle stesse sentenze richiamate dai ricorrenti, come emerge da una lettura integrale delle stesse”. “A sua volta la Corte di merito ha accertato che il parcheggio delle automobili nell’atrio di cui si dice non rispondeva alla funzione cui lo stesso era destinato: a) quella di permettere ai pedoni di accedere ad un piccolo cortile per raggiungere gli appartamenti ovvero per accedere ai locali a piano terra, e b) considerate le dimensioni del portone d’ingresso e la larghezza dell’atrio, quella di consentire il transito di autovetture per il ricovero nei locali siti al piano terreno. La...

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La facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto
Ott26

La facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto

In tema di locazione di immobili urbani, qualora le parti abbiano previsto, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978, la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l’avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesso o inferiore a quello minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge. Il ritardato rilascio rispetto alla data indicata, può essere fatto valere sotto altri profili, ma non invalida il recesso. Fonte: Condominioweb.com Per maggiori informazioni contattaci al n. 06.78394982 [easy_contact_forms...

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SECONDA RATA IMU
Set07

SECONDA RATA IMU

Scadenza: 17 settembre Importo: pagamento di una seconda rata pari al 33% dell’importo calcolato prendendo come base di calcolo le aliquote base, ossia il 4 per mille per la prima casa ed il 7,6 per mille per seconde case, uffici, negozi, etc. In pratica è la stessa quota della prima rata. E’ una rata facoltativa, da versare solo se si è scelto di pagare in 3 rate. Come si calcola: l’ammontare è esattamente corrispondente a quello della prima rata. Fonte: Infoconsumatori.com Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982 [easy_contact_forms...

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