Modello 730/15, istruzioni per la compilazione: Il precompilato dall’Agenzia delle Entrate
Dal 15 aprile 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, il modello 730 precompilato. Modello che può essere accettato o modificato. Il vantaggio fondamentale per il contribuente (oltre a quello relativo all’ulteriore semplificazione nella compilazione del modello) è legato ai controlli. Infatti, se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, direttamente oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese comunicate all’Agenzia dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali). Se il 730 precompilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti di questi ultimi. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF). E’ per quest’ultimo caso che può essere d’aiuto la Romana Condomini in collaborazione con lo studio Biondi Furini. Su richiesta del contribuente, Lo studio compila o controlla la dichiarazione a tariffe contenute: Compilazione 730 da documenti su appuntamento: Singola € 55 Congiunta € 110 Assistenza/Compilazione 730 da dichiarazione già impostata: Singola € 25 Congiunta € 50 Modello 730 integrativo € 40 A chi rivolgersi? Telefona al n. +39.0691010354 per un appuntamento oppure scrivi una e-mail a segreteria@studiobiondifurini.it! Modello Unico Il modello Unico deve essere presentato dal soggetto che: deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; non è stato residente in Italia nel 2014 e/o nel 2015; Tariffe Compilazione modello base: € 100 iva compresa Compilazione quadri aggiuntivi (terreni e fabbricati, ecc.): € 50 iva compresa. Compilazione Unico p.iva con unico comittente regime dei minimi € 180 + iva A chi rivolgersi? Per informazioni chiama il numero +39.0691010354 o contattaci via e-mail segreteria@studiobiondifurini.it IMU E’ l’imposta Municipale Unica che devono versare coloro che possiedono immobili, escluse le abitazioni principali. Assocaaf offre un servizio di assistenza finalizzato al calcolo dell’imposta e alla predisposizione dei modelli di versamento periodici (acconto e saldo). 15 € per il primo immobile (comprese le pertinenze) 5 € per ogni ulteriore immobile A chi rivolgersi? Per informazioni chiama il numero +39.0691010354 o contattaci via e-mail segreteria@studiobiondifurini.it CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI +39.06.70453502 +39.339.7303282 Oppure compila il form per ricevere informazioni oppure per richiedere un nostro contatto gratuito RICHIESTA CONTATTO GRATUITO / INFORMAZIONI Cognome e Nome * Città * Indirizzo Email * Telefono * Richiesta * Privacy policy Inviando il presente modulo acconsento al trattamento dati ai sensi del Regolamento 2016/679/UE * Campi...
Tutto quello che devi sapere sul Tasi, Imu, Tari e le altre scadenze fiscali
Due cose al mondo sono certe: la morte, e le tasse. Con questo pensiero lieto ci avviciniamo alla scadenza (per fortuna solo fiscale…) del 16 giugno, quando i residenti di molti comuni italiani dovranno pagare la prima rata della nuova Tassa sui servizi indivisibili (Tasi), della Tassa sui rifiuti (Tari) e, tanto per non farsi mancare proprio nulla, anche dell’Imposta municipale unica (la famigerata Imu). Una bella stangata, insomma. E come se non bastasse entro lunedì scadono anche i termini per altri adempimenti fiscali che comportano oneri ulteriori per i contribuenti. Quel che si dice un vero e proprio “ingorgo fiscale”. Andiamo con ordine. La Tasi si applica alle prime e seconde case e deve essere pagata da proprietari e inquilini. Il calcolo può essere complesso: si parte dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, e la si moltiplica per un coefficiente pari a 160 nel caso di case e abitazioni (80 per gli uffici, 55 per i negozi, 65 per gli immobili strutturali). Poi si inseriscono nel calcolo le aliquote e le detrazioni stabilite a livello comunale. La scadenza del 16 giugno, peraltro, si applica proprio agli immobili situati nei comuni che abbiano già deliberato in materia. Per tutti gli altri si slitta al 16 ottobre. Per sapere se il proprio comune di riferimento abbia emesso la delibera è sufficiente controllare il sito del ministero delle Finanze. Anche la quota di Tasi a carico degli inquilini è fissata dai comuni in misura variabile tra il 10 e il 30%. L’Imu invece non deve essere pagata per le prime case, a meno che non siano di lusso. Per le altre categorie di immobili, la somma delle aliquote di Tasi e Imu non può superare l’1,06%. Il meccanismo di calcolo resta sostanzialmente quello degli anni passati. La Tari, infine, è la nuova tassa sui rifiuti che prende il posto della vecchia Tares. È dovuta dai proprietari e dagli inquilini di case e appartamenti, e dai titolari di imprese commerciali o industriali. La base di calcolo della tassa è proporzionale alla metratura degli immobili. Anche in questo caso, però, i Comuni hanno ampia libertà di scelta sia per le aliquote sia per le tempistiche di pagamento. In base alle decisioni delle amministrazioni locali, il versamento dovrà quindi essere effettuato in un’unica soluzione a fine anno, o in due rate di cui la prima, per l’appunto, è dovuta il 16 giugno. Pagare la tassa è la parte più semplice: sarà il Comune stesso a inviare a casa un bollettino con l’importo dovuto. E per qualsiasi problema si può sempre rimediare compilando l’F24. E le altre scadenze fiscali e burocratiche che cadono proprio...
Calcolo tasi 2014: come funziona e come si paga
Tutte le novità sulla tasi, la nuova imposta sui servizi indivisibili, che debutta nel 2014. l’imposta è parte integrante della iuc (imposta unica comunale) che è composta anche da una parte patrimoniale (imu) e da una parte relativa ai rifiuti (tari). servizi indivisibili la tasi servirà a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli offerti dai comuni alla generalità dei cittadini e che riguardano l’illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza. la tasi graverà sia sul possessore che sull’utilizzatore dell’immobile. a seconda del regolamento comunale l’inquilino dovrà versare tra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della tasi calcolato applicando l’aliquota. aliquote rispetto alla formulazione stabilita nella legge di stabilità che fissava un tetto massimo per la tasi al 2,5 per la prima casa e del 10,6 per la seconda (somma di tasi+ imu seconda casa), il governo è intervenuto per concedere ai comuni di aumentare le aliquote fino a un massimo dello 0,8 per mille e i sindaci avranno il potere di stabilire come distribuire tale maggiorazione tra abitazione principale e seconde case per la prima casa: l’aliquota potrà salire fino al 3,3 per mille. per gli altri immobili: imu+tasi non potrà superare l’11,4 per mille (ovvero 10,6 per mille comprensivo di tasi e imu più l’0,8 di maggiorazione) si pagherà con le aliquote decise nei 12 mesi precedenti detrazioni “l’incremento può essere deliberato dai comuni a condizione che il gettito relativo sia destinato a finanziare detrazioni o altre misure relative all’abitazione principale in modo tale che gli effetti sul carico dell’imposta tasi siano equivalenti a quelli dell’imu prima casa”. l’effetto combinato di aliquote e detrazioni potrà far sì che il gettito della tasi sia inferiore a quello dell’imu prima casa la mancanza di un vincolo specificio che faccia sì che l’extra gettito sia destinato interamente alle detrazioni ha fatto sì, ad esempio, a cagliari il comune abbia deciso per non introdurre nessuna detrazione e fissare un’aliquota del 2,1 per mille per tutti immobili in affitto: in questo caso si pagherà sia l’imu che la tasi con il limite massimo dell’11,4 per mille. l’imu verrà pagata interamente dal proprietario; la tasi verrà pagata dall’inquilino per una quota compresa tra il 10 e il 30%, a scelta del comune. nel caso di contratti con durata fino a tre mesi il pagamento sarà tutto a carico del proprietario nel caso degli immobili in leasing, la tasi sarà tutta a carico del locatario calcolo tasi: per calcolare la nuova tassa sui servizi indivisibili, che ha la stessa base imponibile dell’imposta municipale, si dovrà partire dalla rendita catastale, rivalutarla del 5% e moltiplicare...
Bonus per riqualificazione architettonica ed energetica. Novità in arrivo con la Delega Fiscale
È stato finalmente approvato alla Camera il DDL Delega Fiscale che provvederà a revisionare e riformulare un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici. Sicurezza e riqualificazione. Il Governo avrà un anno di tempo per adottare i decreti delegati. Per quanto riguarda i bonus per le ristrutturazioni, la legge prevede degli sgravi fiscali sugli immobili che appronteranno opere di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza, nonché interventi per la riqualificazione energetica ed architettonica. Intervenire per migliorare l’efficienza energetica significa attuare tutte quelle opere strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonee a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Gli immobili che si sottopongono a lavori di ristrutturazione sostanziale, ne miglioreranno le prestazioni in maniera globale. A seguito di interventi sia sull’involucro edilizio che sui sistemi impiantistici, l’immobile risulterà riqualificato sotto diversi punti di vista: quello strutturale, quello dei serramenti, quello dell’isolamento termico e acustico, quella della salubrità degli ambienti abitativi e del comfort relativo. Tutti questi fattori concorreranno nel complesso ad un: effettivo miglioramento energetico conseguito a garanzia di una sostanziale diminuzione dei costi energetici; miglioramento della salubrità dell’aria e conseguente innalzamento del livello di comfort abitativo. Aumento delle prestazioni energetiche. Intervenire sull’involucro edilizio e quindi riqualificare una struttura, significa migliorarne le prestazioni energetiche. L’ involucro di un immobile è l’insieme di tutte le superfici che interagiscono con l’ambiente esterno: le pareti, il tetto, le finestre. Costituisce, in pratica, l’epidermide della struttura in grado di regolare gli scambi di materia ed energia con l’esterno. Un involucro progettato e realizzato in maniera tale da isolare o compensare le variazioni di temperatura tra interno ed esterno, può essere considerato energeticamente efficiente e quindi in grado di far risparmiare energia. Gran parte dell’attuale patrimonio edilizio (piuttosto datato) può considerarsi “energivoro” in quanto vero e proprio dissipatore di energia; attraverso l’involucro si perde gran parte del calore prodotto negli ambienti interni. A pagarne le dirette conseguenze sono il confort abitativo e i costi di gestione degli occupanti: per garantire una temperatura ottimale alla vita abitativa è necessario produrre calore aggiuntivo che viene poi disperso verso l’esterno. Intervenire sull’isolamento termico dell’immobile si traduce, quindi, in un miglioramento dell’efficienza energetica con relativo innalzamento degli standard di benessere abitativo e sostanziale riduzione dei costi. Diagnosi energetica. Nel caso di ristrutturazione, prima di intervenire è fondamentale eseguire una diagnosi energetica accurata, per individuare le fonti di maggior dispersione termica e quali miglioramenti si possono ottenere sulla base di ogni intervento. Gli interventi sugli involucri edilizi esistenti (o su parti di essi) contribuiscono al risparmio energetico: si tratta di intervenire (o, in alcuni casi, di sostituire) sulle strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti...
Pagamento del canone di locazione. Si ritorna al contante
Il Dipartimento del Tesoro, con una nota, fa marcia indietro. La norma disattesa. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, la Legge di Stabilità 2014 aveva inserito l’art. 50 che recita: «1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore». La ratio della norma era molto chiara: lotta all’evasione e contestuale recupero delle somme evase. Per tali ragioni, in occasione della Legge di Stabilità 2014, si è pensato di inserire un paio di norme volte alla emersione degli affitti in nero. I vecchi limiti introdotti (e disattesi). Ai sensi del nuovo articolo si prevedeva che: potevano essere accettati solo pagamenti tracciabili; l’obbligo scattava a prescindere dall’ammontare del canone di locazione corrisposto; l’obbligo riguardava tutte le proprietà immobiliari date in affitto. Il dipartimento del Tesoro fa marcia indietro. Con una nota divulgata dal Ministero del Tesoro si inverte la rotta. Vengono cancellati tali obblighi. Secondo l’interpretazione ministeriale: è sempre possibile pagare in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 euro; anche le locazioni dei box auto e di tutti gli immobili non residenziali, possono essere pagamenti utilizzando denaro; niente sanzioni: la multa prevista dalla normativa antiriciclaggio si applica solo per chi trasferisce somme di denaro da 1.000 euro in su senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. La sanzione va dall’1 al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro; basta la ricevuta: per documentare le transazioni avvenute tra proprietario e inquilino può bastare una semplice ricevuta che attesti, in maniera equivocabile, la transazione avvenuta tra conduttore ed inquilino. Cosa non ha funzionato? La norma introdotta nella Legge di Stabilità presentava, fin dall’inizio, delle problematiche di natura applicative: vi era una carenza di coordinamento con la “disciplina antiriciclaggio” che prevede in generale che non siano ammessi pagamenti in contanti superiori a 1.000 euro: si tratta, in buona sostanza, di una vera e propria deroga alle disposizioni introdotte dal governo Monti che prevedono la liberà di utilizzo della “moneta liquida” nel caso di pagamenti inferiori a 999,99 euro; non prevede una sanzione specifica in caso di sua violazione. Non essendoci nessun riferimento esplicito si potrebbe far riferimento all’art. 12 del Salva-Italia (Dl 201/2011), che stabilisce, in caso di violazione, le stesse sanzioni dall’1...
Cedolare secca. Il conduttore può “autoridursi il canone”?
(Tribunale di Roma, sentenza del 21 gennaio 2013). Il conduttore ha diritto alla riduzione del canone ex art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (la cd. cedolare secca) anche in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, non rilevando il fatto che era stato posto a suo carico l’obbligo di registrazione del contratto in termini. La sentenza in rassegna torna ad affrontare il tema della c.d. cedolare secca introdotta dalla recente riforma sui contratti pattizi. Una disciplina complessa che, in taluni casi, può portare a risultati piuttosto discutibili. Nel caso di specie le parti stipulavano un contratto di locazione ad uso abitativo, con obbligo del conduttore di procedere alla registrazione del contratto. Il conduttore provvedeva alla registrazione oltre il termine di legge e, dalla data di registrazione, iniziava a corrispondere non il canone contrattualmente pattuito, bensì un canone legale “autoridotto” ex art. 3 comma 8 lettera c) del d.lgs. n. 23/2011 (pari al triplo della rendita catastale). Il locatore avviava allora una procedura di convalida di sfratto per morosità chiedendo la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore in relazione alla mancata corresponsione della differenza tra canone convenzionale ed il canone effettivo autoridotto. La registrazione del contratto – La clausola contrattuale che contempla l’onere di registrazione del contratto di locazione a carico del conduttore non priva il locatore della facoltà, o meglio dell’onere, di provvedere alla registrazione, soprattutto in quanto soggetto interessato a non subire la riduzione del canone pattuito ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2011. La norma in questione ha carattere imperativo e, pertanto, supera la volontà delle parti; di conseguenza, qualunque pattuizione sia intercorsa sull’adempimento di registrazione, incombe comunque sul locatore l’obbligo di accertarsi della esecuzione e regolarità della registrazione. La decisione del Tribunale – Nel caso di specie, il contratto contenente la clausola che attribuiva al conduttore l’onere della registrazione è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 2011. Inoltre il locatore, se non fosse rimasto inerte, avrebbe potuto comunque prevenire l’iniziativa del conduttore, approfittando del termine bimestrale che la nuova normativa concedeva per regolarizzare i contratti precedenti, prima che si rendesse applicabile il particolare meccanismo di autoriduzione del canone dalla stessa introdotto. Il locatore, di conseguenza, subisce gli effetti della cedolare secca, in quanto la registrazione tardiva ha efficacia liberatoria e costituisce regolare adempimento dell’obbligazione assunta dal conduttore. Il canone locatizio quindi sarà ricalcolato e sarà pari al triplo della rendita catastale. Sulla scorta di tali considerazioni, Il Tribunale ha respinto in toto le domande attoree, rilevando come non possa ravvisarsi alcun inadempimento in capo al conduttore solo per una registrazione...