Per attivare un procedimento di mediaconciliazione senza rivolgersi ad un legale, cosa bisogna fare?

Dal marzo del 2011 per alcune materie e per condominio ed Rc auto dal marzo del 2012, prima d’iniziare una causa è necessario rivolgersi ad un organismo di conciliazione per il così detto tentativo di mediazione.
L’esperimento di questo procedimento rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziaria.

E’ chiarissimo sul punto il primo comma dell’art. 5 d.lgs n. 28/10 a mente del quale: “ 1. Chi intende esercitare in giudizio  un’azione  relativa  ad  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto  di  aziende,  risarcimento   del   danno   derivante   dalla circolazione di veicoli e natanti, da  responsabilita’  medica  e  da diffamazione  con  il  mezzo  della  stampa  o  con  altro  mezzo  di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’  tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,  ovvero  il  procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi  regolate.  L’esperimento  del  procedimento  di  mediazione   e’ condizione    di    procedibilita’    della    domanda    giudiziale. L’improcedibilita’ deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza, o rilevata d’ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e’ gia’ iniziata, ma non si e’ conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza  del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo  provvede  quando  la mediazione non e’ stata  esperita,  assegnando  contestualmente  alle parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica  alle  azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del  consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive modificazioni”. Lo stesso articolo prevede delle deroghe per determinati procedimenti: il riferimento è alle azioni monitorie (il famoso decreto ingiuntivo) ai ricorsi cautelari e d’urgenza (il ben noto ricorso ex art. 700 c.p.c.) ed altri.
Ciò detto, è bene mettere in evidenza un aspetto: il procedimento di mediazione non necessita dell’assistenza legale.
Si tratti d’un procedimento per la contestazione di una deliberazione condominiale o di quello per responsabilità medica, cambia poco, anzi nulla: l’interessato può fare da solo.
Spetta al singolo naturalmente la scelta sul da farsi. Per scegliere bene bisogna chiedersi: ho il tempo la capacità e la conoscenza giusta per trattare al fine di trovare un accordo sulla materia del contendere. Perché, in fondo, questo è lo scopo della mediazione. Se la risposta è positiva rivolgetevi all’organismo di mediazione più vicino a voi (sul sito del ministero c’è un elenco di organismi accreditati) e seguite le istruzioni che vi danno per attivare il suddetto procedimento. Si tratta di semplici operazioni (compilazione moduli, versamento somme) che non richiedono particolari capacità.

Fonte: Condominioweb.com

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