Verbale di assemblea. E’ sempre necessario indicare chi ha votato a favore?

verbale-assembleaIl contenuto e la rilevanza probatoria. Il verbale di assemblea manifesta la volontà del condominio e dei singoli condomini partecipanti e può essere considerato sia come scrittura privata.

La giurisprudenza ha precisato che il verbale di assemblea può essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il condominio ed uno dei condomini, purché il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti.

Solo in tal modo esso acquista effetto probante e la funzione propria della scrittura privata, fa fede della manifestazione di volontà contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che sia richiesta ad substantiam ovvero ad probationem (Cass. civ., sez. II, 19.3.1996, n. 2297).

Inoltre il verbale, nella parte in cui indichi la presenza e la dichiarazione dei condomini, offre una prova presuntiva di quanto avvenuto in assemblea, allo scopo di permettere a tutti i condomini, compresi quelli dissenzienti e assenti, di controllare lo svolgimento del procedimento collegiale (Cass. civ., sez. II, 22.5.1999, n. 5014). Spetta, quindi, a chi impugna la deliberazione la prova della non rispondenza al vero delle dichiarazioni in esso contenute (Cass. civ., sez. II, 11.11.1992, n. 12119; Cass. civ., sez. II, 13.10.1999, n. 11526).

Il verbale quale condizione di validità di una deliberazione. Il verbale deve essere redatto contestualmente allo svolgimento dell’assemblea condominiale. In merito al contenuto del medesimo la legge non dispone alcunché in ordine al contenuto del verbale; pertanto, può escludersi la necessità di ricorrere all’interpretazione analogica di altre disposizioni previste dal nostro ordinamento, come ad esempio quella prevista dall’art. 2735 c.c.. Se la legge non impone obblighi di contenuto nella redazione del verbale dell’assemblea condominiale, è ovvio che data la funzione che tale atto svolge, e cioè quella di constatare quello che accade durante lo svolgimento di un’assemblea condominiale, tale atto deve fare riferimento al luogo, alla data della riunione ed alla natura dell’assemblea (che può essere di prima o di seconda convocazione).

L’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato. Dopo aver indicato tali dati, il verbale dovrà anche contenere l’esatta individuazione dei partecipanti all’assemblea in modo tale da permettere il riscontro della valida costituzione della stessa (T. Napoli, 12.5.1989). Sul punto, la Cassazione (sentenza del 13.11.2009, n. 24132), ha recentemente affermato che tale verbale dovrebbe contenere l’elenco nominativo dei partecipanti (intervenuti personalmente o per delega), con indicazione di chi ha votato a favore ed anche dei dissenzienti e degli astenuti. Ciò permetterà agli stessi di impugnare la delibera.

Sul punto, va segnalato il parere contrario espresso da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui la mancata indicazione dei condomini favorevoli e sfavorevoli (con le quote millesimali dagli stessi rappresentati) e l’omessa indicazione del quorum che sia stato raggiunto non pregiudica in alcun modo la validità della delibera assembleare, nel momento in cui dalla semplice disamina della delibera assembleare sia possibile trarre informazioni per verificare il raggiungimento della maggioranza richiesta facendo ricorso alla semplice sottrazione aritmetica dei millesimi che fanno capo ai condomini che abbiano espresso il proprio dissenso o si siano astenuti dal voto (T. Bari, 23.5.2005; T. Verona, 22.6.2004).

Sul medesimo punto è intervenuto recentemente il Tribunale di Treviso (sentenza 1299 del 10-07-2013) precisando che non è necessario che una delibera riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia deve recare l’indicazione dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e il valore delle loro quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire, comunque, per differenza quanti e quali condomini hanno espresso parere favorevole. Da tale assunto si conclude che la delibera dell’assemblea può considerarsi valida anche se non indica i condomini che hanno votato a favore; mentre è necessario per garantire la massima trasparenza l’indicazione degli astenuti, i contrari e le relative quote millesimali.

Fonte: Condominioweb.com

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