Tra i registri introdotti dalla riforma del condominio non c’è solo l’anagrafica condominiale

registri-condominialiLa così detta “riforma” del condominio, la legge n. 220/2012, ha introdotto una serie di registri che l’amministratore è obbligato a tenere aggiornati ed a far consultare ai condomini, pena la possibile revoca giudiziale.

La mente di molti correrà sicuramente alla così detta anagrafe condominiale, ma quello non è l’unico registro previsto dalla legge n. 220.

Gli altri sono indicati dall’art. 1130 n. 7 del codice civile, a mente del quale l’amministratore deve:
“curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato.

Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”.

Registro dei verbali
Il registro dei verbali non è una novità. Già prima della riforma l’ultimo comma dell’art. 1136 c.c. specificava che “delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore”.

Ciò che la legge n. 220/2012 ha fatto, è specificare meglio quale dev’essere il contenuto di questo registro. Nulla di nuovo ma essere chiari una gusta mai. In buona sostanza dev’esservi traccia di tutte le assemblee, anche di quelle andate deserte, delle dichiarazioni dei condomini (se ne fanno richiesta, ecc.). Al registro dev’essere allegato il regolamento, se esistente. In pratica allegando il secondo (che di fatto se non contrattuale è una delibera) al primo, si consente una rapida lettura di delibere e regolamento per avere chiaro il quadro delle norme interne alla compagine. Un’annotazione pratica. Siccome molti verbali, ormai, sono redatti al pc, al termine dell’assemblea sarà necessario incollare o spillare al registro il verbale stampato e firmato.

Registro nomina e revoca amministratore
Un elenco di chi nel corso degli anni s’è cimentato con la gestione della compagine. Chiaramente se una gestione dura molti anni sarà sufficiente scrivere il nome dell’amministratore e le date d’inizio e conclusione dell’amministrazione, senza ripetere il nome e l’anno per ogni gestione. Se la nomina e/o la revoca sono disposte dal giudice, sul registro andranno anche gli estremi del provvedimento giudiziale. Ci si domanda perché. Una risposta la contiene il tredicesimo comma dell’art. 1129 c.c., a mente del quale “in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato”.

Registro di contabilità
Anche questo registro, in realtà, esisteva da molto tempo, diciamo, nei fatti, da quando esistono i condomini. La novità sta nel fatto che s’impone un aggiornamento periodico e si chiarisce che è legittima la tenuta in formato elettronico.

Fonte: Condominioweb.com

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