Stalking in condominio? Possibile l’allontanamento del responsabile dal suo appartamento

La fattispecie di “atti persecutori” prevista dall’art. 612-bis del codice penale, è integrata anche quando le minacce o molestie siano recate in danno di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre.

La misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis, comma 1, c.p.p.), quando possa valere a prevenire nel caso concreto la reiterazione del comportamento criminoso, è applicabile per qualunque genere di reato, e non solo per i fatti commessi in ambito in ambito familiare o all’interno dell’abitazione familiare, risultando del resto più favorevole, in termini di limitazione posta alla libertà personale, della misura che altrimenti dovrebbe essere imposta, e cioè il divieto di dimora nel territorio di un determinato comune, ai sensi dell’art. 283 c.p.p.

Nella sentenza si legge: Letti gli atti del presente procedimento, nei confronti di:

R.M., nata a Milano ****, residente in Milano, via ***

– difesa di ufficio dall’avv. Fabrizio M., del Foro di Milano, con studio in Milano, via S. 24; INDAGATA:

a) del reato di cui all’art. 612 bis c.p. per aver cagionato ai condomini G. V. e D.S., un perdurante e grave stato di ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, inducendoli a modificare le abitudini di vita.

In particolare:

– quasi ogni notte (talvolta unitamente a C.D., soggetto che spesso soggiorna e pernotta nella sua abitazione), procurava rumori molesti, urlando, in abitazione e sul pianerottolo, colpendo con il martello qualsiasi superficie dell’abitazione, spostando mobilie spesso gettando oggetti di ogni genere dalla finestra;

– il 5 aprile 2011, nei pressi dell’ascensore condominiale ed alla presenza di G. V. offendeva l’onore ed il decoro di D.S. proferendo le seguenti parole “SEI UN COGLIO** … TESTA DI CAZ** … VAF*ANCU**”;

– il 25 gennaio 2012, uscendo sul pianerottolo, si avvicinava al V. e gli metteva le mani al collo spingendolo e bloccandolo contro un muro finché lo stesso non si riusciva a divincolarsi. Quindi; insultava e minacciava V. e S. con frasi del tipo “COGLIO** ROTTI IN CU** … VOI DEL QUINTO PIANO SIETE MORTI… SE VI INCONTRO SULLE SCALE VI AMMAZZO… HO LA PISTOLA IO”. Proseguiva con gli insulti e le minacce urlando anche dall’interno della propria abitazione fino alle quattro del mattino, sferrando anche violenti colpi contro la parete di casa; – nella notte fra il 25/26 gennaio 2012, appostandosi sul pianerottolo, li insultava e li minacciava ad alta voce, cantando ad altissima voce tra un impropero e l’altro all’evidente scopo di non farli dormire;

– Il 25.1.2012 sull’avviso di convocazione condominiale appeso alla bacheca condominiale aggiungeva a penna la frase: “VIETATO: INVASIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA (USCENDONE VIVO) X VEGETTI”;

– il giorno successivo affiggeva un primo biglietto sulla porta dell’appartaménto di S./V. recante la frase: “MANCA CIRCOLARE KE TU VEGETTI NON POTEVI TOCCARE SULLA RIUNIONE CONDOMINIALE. RIMETTILA AL SUO POSTO (concludendo con un disegno raffigurante una Croce)”, e poi un secondo con scritto: “MANCA CIRCOLARE SU RIUNIONE CONDOMINIALE DI DOMANI DOVE HO SPECIFICATO CHE V. SI È INTRODOTTO IN MUTANDE E MAGLIETTA FINO ALLA MIA CUCINA NON USANDO UN MINIMO ACCORGIMENTO. CIRCOLARE ?!!!”;

– inviava all’amministratore del condominio un messaggio telefonico SMS cori cui screditava il V. e lo minacciava con la frase “… MA TI GIURO CHE LO FACCIO CIECO! NON È UNA MINACCIA”,

costringendoli così:

– ad insonorizzare la camera da letto per attutire le continue urla, insulti e rumori molesti in genere (nel dicembre 2011);

– a prestare la massima attenzione ogni qualvolta debbano entrare od uscire dall’abitazione per evitare di incontrarla ovvero per evitare gli insulti, le minacce é finanche gli sputi;

– ad intraprendere un percorso terapeutico/psicologico, con assunzione dà. farmaci specifici, in ragione degli stati di ansia ed attacchi di panico manifestatisi; valutare la possibilità di trasferirsi in altra abitazione.

In Milano, almeno fino all’ottobre 2012.

Indagata inoltre per il connesso reato:

b) di cui all’art. 594 c.p. per aver offeso V onere e il decoro di D. S. dicendogli:

“sei un coglione, testa di cazzo…vaffanculo”

In Milano il 54.2011

evidenziate le parti offese in:

– S. D., nato a Milano il …, residente in Milano, via R. 21/B, elettivamente domiciliato ex art. 33 c.p.p. Disp. Att. in Milano, viale P. 11, presso lo studio avv. Mauro C.;

– V. G., nato a Milano il …, residente in Milano, via R. 21/B, elettivamente domiciliato ex art. 33 c.p.p. Disp. Att. in Milano, Viale P. 11, presso lo studio avv. Mauro C.;

Esaminata la richiesta avanzata dal P.M. in data 5.12/12 di applicazione della misura cautelare del divieto di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

OSSERVA:

INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Fonti di prova del presente procedimento sono:

la comunicazione notizia di reato datata 23.05.2011 del Commissariato P.S, Milano “Mecenate”; la denuncia/querela presentata in data 3.3.2011 da M.M., amministratrice del condominio nei confronti dell’indagata; l’annotazione relativa all’intervento effettuato in data 20.01.2011 presso il condominio sito in Milano, via R. 21/B, nei confronti dell’indagata a richiesta di V. G.; la denuncia/querela presentata in data 1.7.2011 da S. D., nei confronti dell’indagata; la denuncia/querela presentata in data 24.2.2012 da S. D. e V. G., nei confronti dell’indagate; la comunicazione datata 3.10.2012 del Commissariato P.S. Milano “Mecenate” comprendente; i verbali di sit. rese in data 29,9.2012 da S. D., in data 29.9.2012 da V. G., in data 2.10.2012 da M.M.M.; la comunicazione datata 25.10.2012 del Commissariato P.S. Milano “Mecenate” comprendente verbale sit. rese in data 23.10.2012 da S. D.; il verbali di sit. allegati alla denuncia sporta da M.M. – amministratrice del condominio – il 25.2.2011; i verbali di sit rese in data 29.9.2011 da S. D., in data 29.9.2011 da V. G., in data 11.2.2011 da E.G.B., in data 18,11.2011 da A.M..

Tali fonti di prova hanno consentito una chiara ricostruzione dei fatti oggetto dell’imputazione provvisoria nei termini che seguono: hanno denunciato di essere state costantemente oggetto di molestie da parte dell’indagata R.M. che li ingiuriava e li minacciava ogni qualvolta li incontrava nel plesso condominiale e senza alcuna ragione. Inoltre, l’indagata talvolta assieme a C.D. (soggetto a lei legata sentimentalmente che spesso soggiorna e pernotta nella sua abitazione) procurava rumori molesti, principalmente nelle ore notturne, urlando in abitazione e sul pianerottolo, colpendo con uno strumento pesante e rumoroso, tipo un martello, qualsiasi superficie dell’abitazione, spostando/rovesciando il mobilio col chiaro intento di non consentire il riposo dei vicini (denuncianti).

Comportamenti aventi la principale finalità di recare disturbo ai vicini impedendo loro di vivere serenamente in casa loro.

Azioni che col tempo andavano progressivamente ad aumentare di gravità fino a giungere al 25 gennaio 2012, giorno in cui, sul pianerottolo, la donna aggrediva G. V., mettendogli le mani al collo, come per strangolarlo, e lo bloccava per un breve lasso di tempo al muro finché l’uomo non riusciva a divincolarsi. Nella stessa circostanza, offendeva pesantemente due vicini di casa e li minacciava di morte, dicendo loro di essere in possesso di una pistola. Nella notte che seguiva, dopo essersi appostata sul pianerottolo, provvedeva ad insultarli e minacciarli ad alta voce e cantava ad altissima voce, tra un improperio e l’altro, allo scopo di non farli riposare.

Il rancore serbato dall’indagata nei confronti dei denunciati si evidenzia anche nei bigliettini con tono minaccioso che la stessa donna apponeva in corrispondenza della bacheca condominiale o sulla porta dell’appartamento di V. e S..

Il tenore minaccioso che la donna usava viene evidenziato anche in un messaggio telefonico SMS che la stessa indagata risulta aver inviato all’amministratore condominiale, M.M., con il quale oltre a screditare il V. inviava minacce nei suoi confronti con la frase “”… MA TI GIURO CHE LO FACCIO CIECO! NON È UNA MINACCIA”.

Il fatto chela donna unitamente al convivente C.D. disturbasse da tempo con rumori molesti i diversi condomini è evidenziato anche nella denuncia/querela che M.M., amministratrice del condominio, ha presentato in data 3.3.2011 presso il Commissariato P.S. di Milano “Mecenate”. Dunque le dichiarazioni delle persone offese ricevono puntuale conferma dalle dichiarazioni dei condomini – nonché dell’amministratrice del condominio – che sono anch’essi vittime dei perduranti, costanti continui comportamenti irrispettosi dell’altrui libertà di vivere una vita dignitosa. Le condotte, contestate integrano certamente il reato di cui all’art. 612 bis c.p., configurabile, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre. (Cass. Pen. Sez V n. 20895/2011). I condomini hanno dichiarato di temere di uscire di casa e di imbattersi nella signora R. o nel di lei convivente.

La reiterazione costante delle condotte minacciose, ingiuriose, offensive dell’altrui reputazione, moleste in quanto invadenti la sfera personale, violente in quanto lesive dell’integrità fisica oltre che psichica, hanno dato origine ad un vero e proprio stillicidio persecutorio, che ha determinato, ovviamente, un disequilibrio psicologico nelle persone offese.

L’abitualità nella: condotta persecutoria consente di ritenere correttamente qualificato il reato. Infatti in data 29 settembre 2012 sono stati di nuovo esaminate le persone offese. Entrambi hanno dichiarato che gli atteggiamenti vessatori da parte della R. e del compagno non sono affatto terminati ma continuano sia le moleste continue sia le minacce rivolte a qualsiasi condomino intervenga al sol fine di riportare la calma. Tanto che alcuni di loro, oltre ai denuncianti, prima di uscire di casa o di far ingresso nella propria abitazione prestano attenzione per non imbattersi nella R..

ESIGENZE CAUTELARI e scelta della misura

Ricorrono esigenze cautelari ed in particolare quelle di cui all’art. 274 c.p.p. lettere c) in quanto sussiste un concreto pericolo che l’indagata possa commettere altri delitti della specie di quelli per cui si procede come si desume;

– dalla sistematicità con cui l’indagata – pone in essere, gli atteggiamenti vessatori nei confronti dei condomini V. e S., la cui aggressività è sfociata in aggressione fisica e minacce di morte, soprattutto nei confronti di V.;

– dalla personalità di M.R. cui è stato diagnosticato uno “stato depressivo reattivo in disturbo di personalità borderline” (cfr. relazione a firma della dott. Sacchi ospedale San Paolo), ma che si è sistematicamente rifiutata di attuare un programma terapeutico specifico- – dalle dichiarazioni acquisite, nel tempo, dalle due parti offese, G.V. e D.S., che hanno confermato anche recentemente l’attualità e la pervasività delle condotte vessatorie dell’indagata che li hanno indotti a sottoporsi a percorsi terapeutici/psicologici, con assunzione di farmaci specifici, per curare gli stati di ansia e gli attacchi di panico manifestatisi e a modificare, almeno in parte, le proprie abitudini di vita;

Adeguata e proporzionata alle esigenze cautelari del caso concreto pare essere una misura che allontani R.M. dall’abitazione ove attualmente dimora (art. 282 bis c.p.p.) – che risulta essere di proprietà del padre di D.C., uomo con il quale l’indagata convive saltuariamente – e dai luoghi solitamente frequentati dalle parti offese, G.V. e D.S., ossia dall’appartamento di loro proprietà ove sono domiciliati, sito nel condominio “Residenza …”, in Milano, Via R.

La misura richiesta appare essere la più idonea a garantire le esigenze cautelari nel caso di specie, poiché solo l’allontanamento dell’indagata dalla caso da lei occupata può interrompere il protrarsi delle condotte moleste che la donna pone in essere, all’interno dell’abitazione o nelle parti comuni del condominio (rumori molesti, lancio di oggetti, urla con insulti e minacce, aggressioni fisiche e verbali) nei confronti dei condomini V. e S. abitanti nell’appartamento adiacente al suo (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 19565 del 09/03/2010).

In tema di misure cautelari, la prescrizione (art. 283 c.p.p.) di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione è preordinata a vietare all’indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore. Ne deriva che è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all’art. 283 c.p.p. al fine di vietare all’indagato di accedere in alcuni specifici edifici.

Precisa in motivazione la Corte che: “…Insomma si vuol dire che l’art. 283 c.p.p. è … concepito per imporre all’indagato, o per vietare allo stesso, di dimorare in un luogo determinato, inteso questo sempre come territorio del comune di dimora abituale, e non per essere utilizzato per vietare all’indagato di accedere in alcune strade o addirittura in (omissis) specifici edifici. Se cosi non fosse, non si capirebbe per quale ragione il legislatore ha (omissis) l’art 282 bis c.p.p. che consente al giudice di disporre l’allontanaménto dalla casa familiare non avvicinarsi ad alcuni luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Proprio la introduzione della nuova normativa legittima, quindi, la restrittiva interprete (omissis) proposta dell’art. 283 c.p.p., non solo opportuna ma necessaria, peraltro, quando si tratti (omissis) nel caso di specie, di applicazione di misure cautelari personali.

Tale misura cautelare, deve ritenersi applicabile in via generale senza alcuna limitazione ai reati commessi in ambito familiare o all’interno dell’abitazione familiare considerata la collocazione sistematica che ne consente un'(omissis) qualsiasi tipologia di reato e quindi anche per tutelare persone non coabitane sulla stessa casa.

L’interpretazione estensiva di allontanamento dalla casa anche per i reati che non stati commessi ai danni dei membri della famiglia coabitanti è consentita proprio (omissis) trattasi di un interpretazione favorevole all’indagato giacché un’interpretazione restrittiva imporrebbe il ricorso a misure cautelare più gravose quale il divieto di dimora in un determinato territorio. Dagli atti non emergono cause di giustificazione, di non punibilità, o di estinzione del reato o della pena e, allo stato non sono sicuramente ravvisabili condizioni e presupposti per concedere in caso di condanna il beneficio della sospensione (omissis) della pena.

La prognosi di condotte recidivanti è, infatti, logicamente e, soprattutto, giuridicamente incompatibile, ex art. 164 comma 1 c.p., con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Fonte: Condominioweb.com

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