Ritardo rilascio dell’immobile, diritto del locatore al risarcimento del maggior danno da mora
In tema di responsabilità del conduttore per ritardato rilascio dell’immobile locato, il diritto del locatore al risarcimento del maggior danno da mora ex art. 1591 c.c. deve essere riconosciuto laddove venga dallo stesso documentalmente provata la sussistenza di precise proposte di locazione per un corrispettivo più elevato rispetto a quello contrattualmente previsto.
Fonte: Condominioweb
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