Ristrutturazione dell’immobile. La Telecom deve rimuovere i cavi e i fili installati

In materia di servitù telefoniche, il proprietario dell’immobile gravato dall’appoggio di cavi, fili o impianti installati dal gestore telefonico, che intenda effettuare lavori di innovazione o manutenzione dell’immobile, ha il diritto a veder rimuovere gli impianti predetti, fornendo la prova della necessità della rimozione per la realizzazione degli interventi predetti e sempre che non vi sia un divieto di rimozione degli impianti, espressamente stabilito nell’autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che ha costituito la servitù.

È quanto affermato dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 271 del 22 gennaio 2013, emessa nell’ambito di un giudizio avviato per ottenere la rimozione di cavi, fili e/o impianti telefonici installati dalla società di gestione su un immobile privato.

Il caso di specie
I proprietari di un edificio in condominio citano in giudizio Telecom Italia al fine di ottenere la condanna di quest’ultima a rimuovere palina e cavi dalla medesima ubicati sul muro delimitante il giardino dell’abitazione, che gli attori intendono demolire e sostituire con muro e ringhiera con cancellata, nonché gli altri cavi appoggiati sull’intero prospetto dell’immobile, anch’esso destinato a interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione. La Società telefonica chiede il rigetto della domanda, eccependo, tra l’altro, l’avvenuta usucapione del diritto di servitù a mantenere gli impianti nella posizione in cui si trovavano.

In materia di servitù telefoniche decide il giudice ordinario
Il via preliminare, il Tribunale salentino afferma la propria competenza a giudicare in materia di servitù telefoniche. Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. TAR Puglia – Lecce, 8.1.2013), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servitù telefoniche sussiste solo quando si discute della costituzione della servitù, venendo in rilievo, in tal caso, “la spendita di poteri autoritativi della società stessa concernenti la fase genetica della imposizione della servitù”. Tutte le eventuali controversie successive alla costituzione della servitù, che (come nel caso in esame) attengono ai rapporti tra gestore dell’impianto e privato, esulano dalla giurisdizione del Tar e vanno devolute alla competenza del giudice ordinario.

Servitù di appoggio imposte ex lege
Chiarito ciò, il Tribunale di Lecce passa all’esame della disciplina vigente in materia di servitù telefoniche. Le norme di riferimento sono quelle contenute nel D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettriche), che, all’art. 91, stabilisce che negli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico ovvero esercitati dallo Stato (comprese le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti), i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condomino non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi e ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Servitù subordinate al consenso del proprietario o all’autorizzazione dell’autorità competente. Fuori dai casi anzidetti, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi e impianti connessi alle opere considerate dall’art. 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono subordinate al previo consenso del proprietario; in assenza di consenso, il gestore telefonico può presentare documentata istanza all’autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù e determina l’indennità dovuta al proprietario (D.P.R. n. 327/2001 e legge n. 166/2002).

La servitù non deve recare pregiudizio alla proprietà
La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. Con particolare riferimento alle servitù in esame, l’art. 92, comma 7, d.lgs. n. 259/2003 prevede che “il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”. In tal caso, il proprietario liberato dalla servitù è tenuto al rimborso della eventuale indennità ricevuta al momento della costituzione della servitù, detratto l’equo compenso per l’onere già subito.

Il proprietario può chiedere la rimozione per realizzare interventi di manutenzione
Dal dettato normativo, dunque, emerge chiaramente il diritto del proprietario di chiedere la rimozione di impianti, fili o cavi installati dal gestore telefonico, a condizione che ciò sia necessario alla realizzazione di interventi di innovazione e manutenzione dell’immobile gravato e sempre che non vi sia un divieto di rimozione, espressamente stabilito e adeguatamente motivato nell’autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

La decisione del Tribunale di Lecce
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha parzialmente accolto la domanda degli attori. È stato affermato il diritto degli attori a veder rimuovere da Telecom la palina, i tiranti e i cavi insistenti sul muro che delimita il giardino dell’abitazione in questione, in quanto è emersa in giudizio la necessità della rimozione al fine di consentire l’intervento di demolizione e ricostruzione del muro che gli attori intendevano effettuare. Non altrettanto può dirsi, a parere del tribunale salentino, con riferimento alla rimozione dei cavi insistenti sul prospetto dell’immobile, in quanto non è stata fornita la prova che il loro posizionamento impedisca la realizzazione dei lavori di manutenzione.

Fonte: Condominioweb.com

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