Riforma Condominio: partecipare all’assemblea del supercondominio dopo il 18 giugno

La legge n. 220/2012, quella ai più nota come riforma del condominio, che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno 2013, interviene, tra le altre cose, sulle norme dettate in materia di partecipazione alle assemblee ed anche con riferimento alle assemblee supercondominiali.

La prima novità, quindi, sta appunto nel fatto che si esplicita chiaramente che le norme dettate per il condominio negli edifici si applicano anche ai supercondominii.

La seconda, che è quella di cui ci occuperemo, riguarda la partecipazione all’assemblea del supercondominio.

Se ne occupano i commi terzo, quarto e quinto del nuovo art. 67 disp. att. c.c. che reciterà:

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.

All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.

La prima novità riguarda una distinzione tra assemblee ordinarie e straordinarie.

Alle prime, secondo un’articolata procedura descritta dal terzo comma (il primo in ordine tra quelli in corsivo), dovranno partecipare dei rappresentanti dei singoli condominii; ciò però solamente se il numero dei partecipanti complessivi sia di almeno sessantuno proprietari.

La mancata nomina del rappresentante in seno all’assemblea del supercondominio legittima ciascun altro rappresentante, previa diffida al condominio, ad adire l’Autorità Giudiziaria per nominarne uno.

Si tratta di un procedimento molto simile a quello di nomina dell’amministratore.

Al rappresentante non potranno essere posti vincoli o condizioni; nonostante ciò egli risponderà all’assemblea che lo ha nominato (o che comunque rappresenta anche se nominato dall’Autorità Giudiziaria) secondo le regole del mandato.

Ciò vuol dire che se svolgerà l’incarico gratuitamente la sua condotta dovrà essere valutata meno severamente.

L’amministratore del condominio non può assumere l’incarico di rappresentante della compagine in seno all’assemblea supercondominiale.

In tutte le assemblee aventi ad oggetto manutenzione straordinaria, innovazioni, mutamento di destinazione d’uso, invece, dovranno partecipare direttamente tutti i condomini.

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982

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