Riforma del condominio: la Camera dice si’. Ecco le principali novità

Con 332 voti a favore, un solo contrario e tre astensioni, l’aula della Camera ha approvato la riforma sul Condominio. Il provvedimento, che ora passa all’esame del Senato, ha subito delle modifiche rispetto al nuovo testo predisposto dalla commissione Giustizia, che era in parte diverso da quello licenziato da Palazzo Madama.

Di seguito le novità più importanti:

– la cancellazione della norma introdotta dalla commissione Giustizia – che prevedeva l’istituzione, presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, del Registro degli amministratori di condominio e quella che istituiva, presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, il Repertorio dei condominii, che avrebbe dovuto contenere l’anagrafe di ogni condominio comprensiva di tutte le principali delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso.

– Il divieto di vietare di possedere o detenere animali domestici negli appartamenti.

– La possibilità di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento senza dover attendere l’autorizzazione dell’assemblea, a patto di non creare pregiudizi agli altri condomini e di continuare a pagare le spese relativa alla manutenzione straordinaria.

– L’eliminazione delle barriere architettoniche e la messa a norma in sicurezza con almeno un terzo dei millesimi condominiali e la maggioranza favorevole del 50% più uno.

– Il cambio destinazione d’uso dei locali comuni con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio.

– La creazione di un sito internet del condominio con accesso individuale, se richiesto dall’assemblea, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili.

– L’obbligo per l’amministratore, se richiesto, all’atto della nomina di presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato (con oneri a carico dei condomini).

Restano invece le disposizioni che disciplinano i requisiti per l’esercizio della professione di Amministratore: godimento dei diritti civili, assenza di specifici carichi penali, titolo di studio di secondo grado, formazione (almeno un corso iniziale), assicurazione professionale.

Fonte: Condominioweb.com
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