Riforma Condominio: le nuove (e tante) associazioni di amministratori condominiali: attenzione agli improvvisati

condominioLa riforma del condominio è ormai prossima ad entrare in vigore.

Il 18 giugno è vicino ed aumenta la “febbre” da preparazione e studio delle nuove regole che si applicheranno al condominio negli edifici.

In quest’ottica vale la pena affrontare uno degli argomenti che ormai da qualche mese intasa le nostre e-mail e, molte volte, anche le plance pubblicitarie nelle città; il riferimento è ai tantissimi corsi per amministratore di condominio dei quali si pubblicizza lo svolgimento.

Perché tanto fermento? E’ proprio necessario?

Per dare soluzione a questi quesiti è indispensabile comprendere che cosa dice la legge n. 220/2012 (la così detta riforma del condominio) sul punto.

La norma di riferimento l’art. 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile che contiene l’elencazione delle caratteristiche che ogni persone dovrà possedere per assumere l’incarico di amministratore.

Tra queste, la lettera g) del primo comma dell’articolo succitato, specifica che per assumere l’incarico di mandatario della compagine, gli interessati debbono avere “frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale”.

Insomma oltre a possedere i così detti requisiti di onorabilità, oltre ad avere conseguito un diploma di scuola media superiore, chi vuole esercitare l’attività di amministratore deve in qualche modo “abilitarsi”.

Questo requisito, unitamente a quello del diploma, non dev’essere posseduto da chi amministra il condominio nel quale possiede un’unità immobiliare.

Il quinto ed ultimo comma dell’art. 71-bis disp. att. c.c. specifica che “a quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica”.

Formazione iniziale e periodica per i neofiti e formazione periodica per chi ha un minimo di esperienza.

Chi può svolgere attività di formazione?

Quale dev’essere la durata del corso di formazione iniziale?

Che cosa deve intendersi per periodicità della formazione?

Bastano solamente questi due interrogativi, che la legge di riforma del condominio non chiarisce in alcun modo, per comprendere che la situazione è molto incerta.

Alcuni hanno agganciato la professione di amministratore alla legge delle così dette professioni senz’albo (legge n. 4/2013). Giusto, ad avviso di chi scrive, ma solo in parte. Questa legge, a suo modo, è meno restrittiva delle norme che abbiamo appena commentato. Meno restrittiva ma più chiara perché almeno specifica chi può formare i professionisti.

La legge n. 220 non fa nulla di tutto ciò. Ed allora? Allora via con corsi organizzati da chiunque in ogni dove. Il business della formazione, specie se ben presentato, rende sempre.

Chi è invogliato dall’intraprendere l’attività di amministratore condominiale, quindi, prima di iscriversi al primo corso che nota, si ponga alcune domande:

chi lo organizza?

da quanto è presente sul mercato?

se si tratta di associazione:

– è presente su tutto o buona parte del territorio nazionale?

– ha un sito internet da dove poter prendere spunto per verificare?

quanto costano i corsi?

quanti ne ha organizzati?

viene specificato chi sono i relatori?

che esperienza hanno nel settore condominiale?

Tutte domande che possono aiutare a comprendere meglio che cosa e da chi ci viene offerto.

Fino a che non verranno specificati chiaramente termini e modi della formazione, essa manterrà carattere facoltativo o quanto meno, chiunque potrà tenere corsi di formazione iniziale e periodica (senza che questo termine abbia una specifica dimensione temporale).

Insomma, almeno fino a prossimi chiarimenti, quello dei corsi di formazione rischia di essere un business per gli organizzatori più che una reale opportunità per i partecipanti.

Ad avviso di chi scrive, chi organizza corsi per formare “le nuove leve” senza puntare su una presunta indispensabilità della propria opera fa la cosa migliore, perché si comporta nel modo corretto.

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982
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