Richiesta convocazione assemblea straordinaria da parte dei condomini. “Trucchetti” dell’amministratore
Il primo comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile recita:
L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
La norma, l’abbiamo reso evidente con il carattere in grassetto, disciplina le modalità di convocazione su richiesta dei condomini e le conseguenze nel caso d’inadempimento dell’amministratore.
Esempio
Condominio composto da 12 unità immobiliari ed altrettanti partecipanti. La richiesta ex art. 66, primo comma, disp. att. c.c. è vincolante per l’amministratore se presentata da almeno due condomini (un sesto) che rappresentino almeno 166,6 millesimi (un sesto del valore millesimale dell’edificio).
In questo contesto Tizio e Caio che assieme rappresentano 200 millesimi chiedono all’amministratore di convocare l’assemblea per discutere su tre specifici argomenti. La richiesta è consegnata nelle mani dell’amministratore che la controfirma.
L’amministratore deve convocare l’assemblea entro dieci giorni. Si badi siccome l’assemblea dev’essere convocata entro dieci giorni ma non deve tenersi entro qual periodo, l’amministratore, per assurdo potrebbe indire subito un’assemblea che potrebbe tenersi dopo mesi o magari in piena estate. Motivo: se si tratta, ad esempio, di decidere sulla sua revoca, così facendo potrebbe ottenere il risultato di far naufragare quel tentativo.
Ad avviso di chi scrive se il comportamento dell’amministratore è questo, in caso di convocazione molto in là nel tempo (concetto da calibrare anche con riferimento all’ordine del giorno) i richiedenti possono autoconvocarsi in una data anteriore, magari previa diffida all’amministratore di anticipazione dell’assemblea.
Altro esempio di “trucco” per non affrontare le questioni di cui i condomini richiedenti avvertono l’utilità di discutere e inserirne solo alcune nell’ordine del giorno.
Esempio: tutte tranne quella riguardante la sua revoca. In merito all’ordine del giorno richiesto ex art. 66 disp. att. c.c. la Cassazione ha avuto modo di specificare che “deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all’amministratore di inserire argomenti all’ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell’organo amministrativo o decisionale del condominio” (Cass. 31 ottobre 2008 n. 26336).
In buona sostanza quanto è stato richiesto dev’essere discusso e se così non è, i condomini possono, autonomamente, autoconvocarsi per discutere gli argomenti esclusi dalla trattazione della prossima assemblea convocata dall’amministratore a seguito della loro richiesta.
Unico limite per gli argomenti all’ordine del giorno: non si possono inserire questioni palesemente irrilevanti per la gestione condominiale (es. proposta di allontanare un condomino dalla propria abitazione).
Fonte: Condominioweb.com
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