I registri condominiali dopo l’entrata in vigore della “riforma”: cosa cambierà
In passato, oggi e comunque fino al 18 giugno 2013, le disposizioni normative in materia di documentazione condominiale sono state, sono e saranno scarne.
Si sa che esiste un regolamento, obbligatorio in determinate circostanze (art. 1138 c.c.), un registro dei verbali e poi basta.
Si, è vero, c’è il rendiconto ma nel silenzio del regolamento è sufficiente che lo stesso sia redatto in maniera chiara e comprensibile, insomma che riporti entrate, spese e relativa ripartizione tra i condomini.
Dal 18 giugno 2013, ossia da quando entrerà in vigore la “riforma” del condominio, la situazione cambierà leggermente o meglio, il cambiamento sarà leggero solamente per quegli amministratori che, al di là delle specifiche indicazioni di legge, avevano già impostato il proprio lavoro ne modo che vedremo da qui a poco.
La così detta “riforma”, ossia la legge n. 220/2012, ha posto in capo all’amministratore una serie di obblighi relativi alla tenuta dei registri condominiali.
Vediamo quali.
Le norme di riferimento sono quelle contenute nell’art. 1130 e 1130-bis c.c.
Anagrafica condominiale
Ai sensi del n. 6 dell’art. 1130 c.c. l’amministratore dovrà, a partire dal 18 giugno, “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza”.
All’obbligo di tenuta di tale registro da parte dell’amministratore, corrisponde l’obbligo di leale collaborazione da parte dei condomini. La norma in esame, infatti, prosegue specificando che “ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.
Registro di assemblea e delle nomine e revoca dell’amministratore
Il successivo n. 7 del medesimo articolo specifica che sarà sempre compito dell’amministratore “curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”.
La norma non necessita di particolari commenti.
Quanto al rendiconto condominiale, infine, l’art. 1130-bis c.c. specifica che esso “si compone (si comporrà dopo il 18 giugno 2013 n.d.A.) di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.
Fonte: Condominioweb.com
Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982
[easy_contact_forms fid=4]