In quali casi l’amministratore è obbligato a convocare l’assemblea condominiale e quali sono le conseguenze?

ass-cond.leHo chiesto all’amministratore di condominio di convocare un’assemblea perché bisognerebbe discutere di alcune questioni urgenti ma lui non la convoca, che cosa posso fare?

Dobbiamo discutere sull’abbattimento delle barriere architettoniche, l’amministratore deve convocare l’assemblea?

Entro quanto tempo dobbiamo discutere dell’approvazione del rendiconto?

Si tratti di alcuni dubbi che spesso frullano nella mente di tanti condomini. Dubbi normalissimi cui, prima dell’entrata in vigore della riforma, si poteva dare una solo risposta.

Di solito si diceva: faccia richiesta ai sensi dell’art. 66, primo comma, disp. att. c.c., a mente del quale:

L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

Si trattava dell’unica ipotesi di richiesta di convocazione vincolante.

Con l’entrata in vigore della legge di riforma condominio negli edifici, la situazione è cambiata.

Vediamo perché.

A partire dal 18 giugno 2013 i condomini hanno diritto di chiedere ed ottenere la convocazione dell’assemblea anche per discutere delle innovazioni di particolare interesse sociale di cui al secondo comma dell’art. 1120 c.c. E’ questo stesso articolo, al terzo comma, a specificare che “l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni”.

Nel caso di opere su parti di proprietà individuale, ai sensi del secondo comma dell’art. 1122 c.c. “in ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”. In tale ipotesi non è previsto un termine temporale di convocazione ma l’intero complesso normativo lascia intendere che si debba provvedere senza ritardo.

Allo stesso modo nel caso di installazione di impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili, al terzo comma dell’art. 1122-bis c.c. è stabilito che “qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali”.

Anche qui, anzi a maggior ragione visti i poteri dell’assemblea, pur non essendoci un termine, l’amministratore deve agire tempestivamente.

V’è poi l’obbligo di convocare l’assemblea ordinaria annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per la presentazione del rendiconto.

Che cosa accade se l’amministratore non adempie agli obblighi di convocazione dell’assemblea?

A mente dell’art. 1129 c.c. costituisce grave irregolarità comportante la revoca giudiziale “l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge” (cfr. art. 1129, dodicesimo comma n. 1, c.c.).

Fonte: Condominioweb.com

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