Polizza assicurativa RC professionale dell’amministratore di condominio

Se è richiesto dall’assemblea condominiale, l’amministratore deve stipulare una polizza di responsabilità civile per l’esercizio della professione.

La riforma del condominio (L. 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013), ha stabilito che, nel caso in cui sia avanzata richiesta da parte dell’assemblea condominiale, l’amministratore di condominio è tenuto a stipulare un’apposita polizza di responsabilità civile per l’esercizio della professione.
Questo è quanto prevede il nuovo art. 1129 del codice civile, così come modificato dalla riforma.

Insomma, non si tratta di una polizza obbligatoria per l’esercizio della professione, come accade per altre professioni di tipo ordinistico, ma l’obbligo della stipula sussiste solo se è avanzata specifica richiesta dall’assemblea.

Infatti, non essendo l’amministratore di condominio un professionista iscritto a un ordine, il legislatore ha probabilmente ritenuto opportuno non far sussistere l’obbligo, anche se la norma dettata sottolinea l’importanza della stipula di una tale polizza per la tutela del condominio.

Se l’amministratore rifiuta di ottemperare alla richiesta dell’assemblea, decade dal suo mandato e perde l’incarico.

Anche in sede di nomina del nuovo amministratore l’assemblea può subordinare la sua scelta alla presentazione di una polizza RC da parte del professionista.

La polizza tutela sia l’operato dell’amministratore, purchè abilitato all’esercizio della professione, che quello di eventuali collaboratori di cui possa avvalersi.

Il massimale deve essere non inferiore all’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea.
Se dopo la nomina vengono deliberati dei lavori straordinari, l’amministratore dovrà subito adeguare il massimale della sua polizza all’importo di tali lavori; se non lo facesse l’assemblea potrebbe revocarlo.

Poiché il mercato offe una vasta scelte di polizze destinate agli amministratori, il consiglio è quello di farsi sottoporre almeno 3 preventivi, tra i quali valutare la scelta più opportuna.

Ambito di copertura della polizza assicurativa dell’amministratore di condominio

Come tutte le polizze per responsabilità civile, anche l’assicurazione dell’amministratore di condominio copre le spese generate da un eventuale richiesta di risarcimento, scaturita da errori commessi durante l’esercizio del mandato.
Tali spese sono comprensive dell’importo richiesto per l’indennizzo, degli interessi e anche delle spese legali.

Del resto, quella dell’amministratore è una professione complessa, in un certo senso rischiosa e i comportamenti messi in atto in maniera erronea possono comportare gravi conseguenze economiche, materiali e anche penali nei confronti di terzi, tra cui gli stessi condomini.

Per fare un esempio, tra gli errori che un amministratore può commettere nella gestione di un condominio e che possono generare una richiesta di risarcimento, ci sono:
• il mancato recupero di tutte le quote condominiali;
• la mancata messa in atto di misure relative alla sicurezza degli impianti;
• i danni dovuti allo smarrimento o distruzione di documenti relativi alla gestione dello stabile, purché la perdita non sia dovuta a furto o incendio;
• le sanzioni di carattere fiscale o amministrativo irrogate ai condomini per errori imputabili all’amministratore.

Tuttavia, la polizza assicurativa copre gli eventi colposi (gli errori), ma non certo i fatti dolosi.
Purtroppo, quindi, i condomini non potranno, grazie alla stipula di una polizza assicurativa da parte del proprio rappresentante, ritenersi al sicuro da comportamenti illeciti, come la sottrazione di denaro dalla cassa del condominio.

Durata della polizza assicurativa dell’amministratore di condominio

Dal punto di vista temporale, l’ambito di copertura della polizza è solo quello definito dal suo periodo di validità, compreso un certo periodo di retroattività.

Quindi, possono essere risarciti i danni causati dall’operato dell’amministratore, durante il periodo di stipula della polizza, oltre al periodo di retroattività di cui sopra.
In genere si può scegliere di stipulare una polizza con retroattività definita, ad esempio di 2, 5 o 10 anni, oppure con retroattività illimitata.

Se la richiesta di risarcimento viene avanzata dopo che l’amministratore ha cessato la sua attività e non ha rinnovato la polizza, può ancora essere accolta, se la polizza lo prevede, per errori commessi durante il suo periodo di validità.

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