Pioggia, neve, vento ed infiltrazioni: cosa fare per rimediare alla situazione e chiedere i danni?

Il maltempo, che spesso flagella il nostro paese nel periodo invernale, fa venire allo scoperto difetti o comunque problemi dell’edificio.

Prime tra tutte le infiltrazioni di acqua piovana che molti proprietari di abitazioni sono costretti a constatare e subire.

Dinanzi ad una situazione del genere è lecito domandarsi: che cosa fare per eliminare l’inconveniente e ottenere il risarcimento del danno subito?

Per rispondere alla domanda è necessario inquadrare il contesto normativo di riferimento.

La norma applicabile a queste fattispecie è l’art. 2051 c.c., rubricata Danno cagionato da cosa in custodia, che recita:

Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Rispetto a questa particolare ipotesi di responsabilità civile, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è oramai unanimemente orientata nell’affermare che “ la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che é irrilevante) bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità.

L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4279 del 19/02/2008)” (Trib. Urbino 3 giugno 2010).

In questo contesto, il condomino, una volta appurata la presenza di un fenomeno infiltrativo, deve:

a) avvisare tempestivamente l’amministratore o comunque il proprietario della cosa dalla quale proviene il danno;

b) in caso d’incertezza sulla fonte del danno, ricercarla in contraddittorio con le persone potenzialmente interessate;

c) una volta appurata la provenienza chiedere l’eliminazione della causa del danno ed il ripristino del danno medesimo;

d) in caso di disaccordo procedere con una lettera di messa in mora ed un eventuale giudizio per il risarcimento.

Fonte: Condominioweb.com

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