Ogni condomino deve contribuire alle spese di manutenzione dei condotti fognari verticali in misura proporzionale al valore della proprietà

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. In particolare, i condotti fognari sono considerati dalla legge parti comuni dell’edificio e sono oggetto di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini, con esclusione dei soli raccordi di collegamento e delle tubazioni orizzontali che, diramandosi da detta condotta condominiale di scarico, servono i singoli appartamenti di proprietà esclusiva. Nella specie la Cassazione ha respinto il ricorso di una condomina condannata al pagamento della somma di L. 1.400.000, oltre IVA, per la spesa occorsa per la riparazione di una rottura di una condotta fognaria condominiale, con conseguente sversamento di liquami in locale scantinato, di proprietà di un altro condomino; La condomina contestava la domanda, sostenendone l’infondatezza in quanto, ex art. 1110 cod. civ., il diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione della cosa comune era dovuto solo in caso di “trascuratezza” degli altri partecipanti; circostanza questa, a detta della convenuta, non verificatasi nel caso di specie, in quanto la stessa, informata della rottura della condotta fognaria, si era recata con un proprio tecnico all’interno del locale scantinato e aveva concordato con la parte attrice che, nel caso in cui fosse stato necessario procedere all’esecuzione di lavori, agli stessi avrebbe assistito un tecnico di propria fiducia.

Fonte: Condominioweb.com

Contattateci per maggiori informazioni al n. 06/78394982

[easy_contact_forms fid=4]

Condividi su