Nuovi controlli sugli impianti termici….ed è già polemica
Come abbiamo già analizzato, il Consiglio dei Ministri ha finalmente varato un D.P.R. sugli impianti termici, uniformandosi all’Unione Europea e dando piena attuazione alla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico. Il decreto stabilisce le tempistiche per i controlli sull’efficienza energetica degli impianti per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo.
In sintesi riproponiamo lo schema temporale approvato (Tab. 1):
Nello specifico, quindi, viene ridisegnata la periodicità per i controlli di efficienza sugli impianti con potenza compresa tra i 10 kW (12 per i climatizzatori estivi) e i 100 kW, una fascia nella quale sono inserite la quasi totalità delle caldaie presenti nelle abitazioni private. Per quelle alimentate a gas (le più diffuse) la cadenza dei controlli è ogni 4 anni, intervallo che si riversa anche sugli apparecchi con più di otto anni di vita per i quali i controlli erano fissati ogni due anni (prima fino a 35 Kw). Si ricorda che le ispezioni valutano l’efficienza energetica del generatore, il suo corretto dimensionamento rispetto all’effettivo fabbisogno energetico e gli eventuali interventi migliorativi. I soggetti autorizzati a compiere le ispezioni, dovranno essere diversi da quelli coinvolti nella progettazione, installazione e manutenzione degli impianti termici e devono disporre necessariamente di conoscenze tecniche, professionali e normative.
Questo allungamento delle tempistiche per i controlli dovrebbe comportare una riduzione dei costi per i bilanci famigliari (calcolata intorno ai 60-80 euro annui), fermo restando la sicurezza degli impianti, anche se troppo spesso la disinformazione da parte degli enti preposti, così come le omissioni o la non corretta indicazione da parte degli stessi operatori sulla variazione dei tempi, non ne agevolano l’applicazione. Gli addetti alla manutenzione, infatti, spesso sostengono, per convenienza, che l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ha cadenza annuale e il controllo combustione (fumi) ogni due anni.
In realtà, le verifiche eventualmente programmate dall’ente pubblico, seguiranno precisi ordini di priorità, partendo dagli impianti totalmente sprovvisti di rapporto di controllo (e quindi non presenti nel catasto impianti) o per i quali siano emerse gravi criticità. Tuttavia il decreto, orientandosi su una norma generale nazionale, non tiene in considerazione le eventuali restrizioni o regolamenti ad hoc varati da Regioni o Province per le verifiche periodiche. Andrebbero, quindi,uniformate le procedure per facilitarne l’attuazione e favorire il risparmio senza differenze all’intera collettività.
A questa osservazione va aggiunto che occorrerebbe una corretta e massiccia campagna informativa da parte degli enti e delle istituzioni, indicando con chiarezza e trasparenza i tempi necessari per i controlli, le procedure da seguire, i requisiti dei tecnici abilitati alle verifiche e la procedura di trasmissione del rapporto tecnico per via informatica, di competenza, comunque, dello stesso manutentore. Insomma, le polemiche in merito alla applicazione di questa nuova normativa, a quanto pare, sono appena incominciate.
Fonte: Condominioweb.com
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