Nomina di un nuovo amministratore e revoca del precedente

revoca-nomina-amm.reL’assemblea, convocata per la revoca o le dimissioni, delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Così recita il secondo periodo dell’art. 1129, decimo comma, c.c.

In buona sostanza se i condomini intendono chiedere la convocazione di un’assemblea per la revoca dell’amministratore in carica o se quest’ultimo convoca l’assise per la comunicazione delle sue dimissioni, l’ordine del giorno deve recitare pressappoco così:

– revoca (o dimissioni) dell’amministratore in carica e nomina di un nuovo amministratore.

Che cosa succede se, invece, i condomini deliberano la nomina di un nuovo amministratore senza prima decidere sulla revoca di quello in carica?

Si pensi all’assemblea autoconvocata (cfr. art. 66, primo comma, disp. att. c.c.), perché l’amministratore uscente non ha provveduto ad evadere la richiesta nei tempi previsti dalla legge, nella quale i condomini abbiano inserito all’ordine del giorno un unico punto, ossia nomina nuovo amministratore, senza prima procedere alla revocazione di quello attualmente in carica.

Quel deliberato può considerarsi illegittimo?

Al quesito ha fornito soluzione la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9082 del 18 aprile 2014.

La pronuncia desta particolare interesse in quanto, pur riguardando un caso sorto prima dell’entrata in vigore della riforma, mantiene uguale valore anche alla luce dell’attuale normativa; vediamo perché.

Rapporto amministratore condominio

Ormai da anni era in giurisprudenza si affermava che “l’amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato” (così, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 9148/08).

La legge n. 220/2012 (la così detta riforma) novellando l’art. 1129 c.c. ha introdotto un comma, il quindicesimo, che rinvia alla disciplina del contratto di mandato, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dal medesimo art. 1129 c.c.

Come si suole dire s’è verificato un sostanziale recepimento nel dettato normativo dell’elaborazione giurisprudenziale. È in questo contesto di sostanziale continuità, nel passato ed attualmente, si muoveva e si deve muovere l’interpretare per dare risposta al quesito che abbiamo formulato in precedenza?

Che cos’ha detto la Cassazione riguardo alla nuova nomina non preceduta da revoca? (=>Perchè la revoca e la nuova nomina possono essere illegittime per mancanza dei quorum)

Si legge in sentenza che le norme sul mandato trovano applicazione nel rapporto tra amministratore e condominio se non sono incompatibili con lo specifico rapporto. In questo contesto la revoca tacita del mandatario, disciplinata dall’art. 1724 c.c. non pare incompatibile con la disciplina dei rapporti appena citati. Ciò perché, spiega la Corte, “deve sottolinearsi che, ai sensi dell’art. 1129 cod. civ., l’amministratore può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea e, quindi, anche prima della scadenza annuale senza alcuna motivazione ovvero indipendentemente da una giusta causa. La norma ha la finalità di assicurare che la gestione dei beni e dei servizi – che deve soddisfare gli interessi comuni – riscuota la costante fiducia dei condomini: pertanto, l’assemblea – nell’esercizio delle sue prerogative – ben può procedere alla nomina del nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l’amministratore uscente” (Cass. 18 aprile 2014 n. 9082).

In buona sostanza la revoca tacita non lede la continuità di gestione del condominio posto che il nuovo mandatario sostituisce il predecessore senza lasciare “vuoti di gestione”.

All’amministratore ingiustamente revocato anzitempo, resterà, eventualmente, l’azione di risarcimento del danno per mancato guadagno.

Quanto detto dalla Cassazione, si ribadisce, riguarda un caso sorto nella vigenza della vecchia normativa; tuttavia la sostanziale uniformità della nuova legge rispetto al passato fa concludere per la sua validità anche per i casi simili che andranno a porsi nella vigenza delle attuali norme.

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Fonte: www.condominioweb.com

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