Niente impugnazione se la delibera condominiale è conforme alla dichiarazione di voto

delibera-condominialeTribunale di Roma, sentenza n. 28 del 4 gennaio 2013

Va rigettata la domanda di annullamento della delibera condominiale per difetto dell’interesse ad agire se il contenuto della delibera impugnata è conforme alla volontà espressa dal condomino nella dichiarazione di voto.

L’interessante sentenza che si annota interviene a specificare la platea dei soggetti legittimati a impugnare le delibere adottate dall’assemblea di condominio, elaborando un principio di diritto che collega l’interesse concreto ad impugnare la delibera innanzi al giudice all’intenzione di voto manifestata dal condomino in assemblea.

Soggetti legittimati ad impugnazione la delibera. L’art. 1137 c.c., come modificato dalla legge di riforma n. 220/2012, individua i soggetti legittimati ad impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio.

Si tratta dei condomini assenti e dissenzienti, nonché dei condomini che si sono astenuti dal voto. Tali soggetti sono titolari di un interesse concreto a impugnare le delibere invalide, connesso alla circostanza comune di non aver contribuito alla formazione della maggioranza richiesta per la formazione della volontà assembleare (per mancata partecipazione all’assemblea o al voto o per aver espresso voto contrario alla maggioranza).

L’impugnazione va proposta all’autorità giudiziaria competente nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Nel caso di specie l’assemblea, in prima battuta, aveva deliberato l’affidamento in appalto di alcuni lavori di manutenzione subordinando il contratto, tra l’altro, al rilascio da parte della ditta prescelta di garanzie assicurative postume sull’esecuzione dei lavori per 5 anni.

Successivamente, a parziale modifica del precedente deliberato, veniva posta all’ordine del giorno la proposta di limitare la durata della garanzia a soli due anni. In ordine a tale proposta la ricorrente, attraverso il proprio delegato, aveva espresso dichiarazione di voto contrario; dichiarazione posta poi dalla stessa ricorrente a fondamento dell’impugnativa.

Il Tribunale di Roma osserva che la deliberazione impugnata, da un lato, ha respinto la proposta all’ordine del giorno, conformemente alla dichiarazione di voto contrario della ricorrente, dall’altro, è andata oltre il rigetto della proposta predetta, decidendo, a maggioranza, di non procedere ad alcuna sottoscrizione di polizza, in sostanza rinunciando ad una delle condizioni a cui era stato subordinato l’affidamento dei lavori in questione.

Detta rinuncia, che compete all’assemblea in quanto questa non è vincolata al contenuto delle precedenti delibere, non ha costituito oggetto di contestazione da parte della ricorrente.

No all’impugnazione se la delibera è conforme all’intenzione di voto manifestata in assemblea. Alla luce di tali considerazioni il tribunale capitolino ha rigettato la domanda per carenza di interesse concreto ad agire in capo alla ricorrente: “stante il contenuto negativo della delibera impugnata – di non approvazione, all’unanimità, della proposta all’ordine del giorno – come tale conforme alla volontà espressa dalla ricorrente nella dichiarazione di voto, non è dato evincersi (…) l’esistenza di un concreto interesse [della condomina] ad ottenere l’annullamento della delibera de quo e dunque ad agire”.

In altri termini, l’ “errore” commesso dalla condomina è stato quello di motivare l’impugnativa in esame richiamandosi per relationem al solo contenuto della dichiarazione di voto presentata in sede di assemblea, senza muovere invece alcuna contestazione specifica in ordine alla decisione dell’assemblea di rinunciare del tutto alla sottoscrizione della polizza in questione.

Il giudice non ha potuto che accertare la conformità della delibera impugnata con la dichiarazione di voto contrario manifestata dalla ricorrente in assemblea, con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione ex art. 1137 c.c..

Fonte: Condominioweb.com

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