Niente condanna per la paninoteca rumorosa che disturba solo i coniugi del piano di sopra

paninotecaSi legge nella sentenza:
“Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante i rumori provenienti dal predetto esercizio disturbassero solo i coniugi indicati nel capo di imputazione e non potessero disturbare altre persone, sussisteva il reato contestato dal momento che la violazione della tranquillità anche di una sola persona può avere riflessi negativi sulla tranquillità pubblica.
È stata seguita dal Tribunale, nell’affermare il suddetto principio, una giurisprudenza (V. Sez. 1 sentenza n. 2486 del 24.5.1993, Rv. 196915) ormai superata, avendo questa Corte da tempo affermato nella materia de qua che per la configurabilità della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità ed abbiano, anche in relazione allo loro intensità, l’attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata.
Ne consegue che la contravvenzione non è configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilità ed in quelli in cui sia oggetti va mente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (V. Sez. 1 sentenza n. 5714 del 24.4.1996, Rv. 205274; Sez. 1 sentenza n. 40393 dell’8.10.2004, Rv. 230643; Sez. 1 sentenza n. 7748 del 24.1.2012, Rv. 252075).”
Fonte: Condominioweb.com
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