Nelle cause per il regolamento dei confini bisogna dare importanza al contenuto degli atti d’acquisto

Tra le azioni a difesa della proprietà ve n’è una specificamente destinata a individuare con esattezza i confini tra due proprietà.

Il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 950 c.c., rubricato per l’appunto Azione di regolamento di confini, che recita:

Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente.

Ogni mezzo di prova è ammesso.

In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.

S’ipotizzi che Tizio è proprietario del fondo Alfa e Caio del predio Beta, confinante con il primo.

Restando sempre nel campo delle ipotesi, si pensi al caso di interventi manutentivi del fondo da parte di uno dei due proprietari a nel corso dei quali emergano dei contrasti circa l’effettivo punto di confine tra le due proprietà.

La norma citata specifica chi e come può agire ai fini della corretta individuazione dei confini della proprietà.

Il secondo comma dell’art. 950 c.c. specifica che è ammesso ogni mezzo di prova.

Vero ma tra le varie prove v’è pur sempre una sorta di gerarchia, aggiungiamo noi.

O meglio, ad aggiungere questo inciso, che noi abbiamo solamente sintetizzato per semplificare, è stata la Corte di Cassazione.

In una sentenza resa lo scorso mese di novembre, i giudici di piazza Cavour hanno avuto modo di specificare che “ in materia di regolamento di confini, pertanto, l’elemento primario di prova per l’individuazione dei confine è rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi (Cass. 1-12-2000 n. 15386).

In particolare, è stato puntualizzato che le schede di accatastamento fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono, di norma, dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell’atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali con valore soltanto indiziario e sussidiario, ma come fonti dei dati medesimi, come tali idonee a determinare l’oggetto materiale del negozio (Cass. 28-11-1996 n. 10611)” (Cass. 21 novembre 2012, n. 20556).

E’ bene tenere presente, infine, la differenza tra azione per regolamento del confine ed azione per apposizione dei termini.

Nel caso di azione per apposizione di termini (art. 951 c.c.) il confine è certo ed incontestato; mancano o sono diventati irriconoscibili i segni posti a delimitazione dei confini medesimi; donde l’interesse di mettere in ordine tali segni per evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni.

L’art. 950 c.c. (azione di regolamento di confini) presuppone l’incertezza della linea di demarcazione tra fondi limitrofi, la quale prescinde da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli; si tratta di determinare in concreto la rispettiva superficie alla stregua delle incontestate indicazioni risultanti dai titoli medesimi.

L’elemento che differenzia l’azione di apposizione dei termini di carattere personale e di esclusiva competenza del pretore (oggi del Giudice di Pace, art. 7 c.p.c., n.d.A) da quella di regolamento di confini è la certezza e la mancanza di contestazione sulla linea di demarcazione dei fondi” (Cass. 27 marzo 1990 n. 2461).

Fonte: Condominioweb.com

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